L’emergenza sanitaria da coronavirus ha impattato nelle vite dei lavoratori e lavoratrici. Con le misure restrittive, adottate d’urgenza dal Governo, tante e tanti stanno riscontrando una serie di difficoltà nella quotidianità lavorativa e, come accade nelle situazioni di crisi, c’è il rischio che a pagarne le spese siano i più esposti e i più fragili.
Per rispondere collettivamente a problemi che sembrano individuali ma che riguardano i più, abbiamo attivato un telefono rosso, in modo da fornire indicazioni immediate e far sì che sui posti di lavoro possano circolare informazioni corrette per organizzarsi al meglio.
Di seguito riportiamo le risposte, elaborate dal gruppo di avvocati delle Camere popolari del lavoro, alle domande più frequenti che finora ci hanno sottoposto.
Per ulteriori informazioni contattaci al Telefono rosso di Potere al popolo!
Dal lunedi al venerdi
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’
- Abbiamo diritto alla retribuzione se siamo lavoratori subordinati con l’attività lavorativa sospesa?
Se l’attività dell’azienda è sospesa per ordine della pubblica autorità, o per decreto (in ultimo il DPCM 11 marzo), l’assenza è pienamente giustificata e non è imputabile alle volontà delle parti. In questi casi, il datore di lavoro deve attivarsi per individuare ammortizzatori sociali a sostengo del reddito. Il decreto, tuttavia, raccomanda il ricorso a strumenti di flessibilità interna, come ferie, permessi ed aspettative (vedi risposte successive). Se la sospensione è decisa in autonomia dall’impresa spetta ad essa l’onore di retribuire i lavoratori.
- Se la società sospende di sua iniziativa l’attività, possiamo percepire ugualmente la retribuzione?
- Nel caso in cui sia l’impresa ad adottare di propria iniziativa la sospensione dell’attività lavorativa, l’impresa ha l’onere di retribuire i lavoratori disponibili allo svolgimento dell’attività.
- E se l’azienda sospende l’attività e non ce lo comunica?
Bisogna fare una lettera di messa a disposizione delle energie lavorative, così si matura la retribuzione.
N.B. Sta accadendo spesso che i datori di lavoro comunicano la sospensione dell’attività per vie informali e quindi senza alcuna comunicazione scritta. In questi casi i lavoratori devono mandare una lettera di messa a disposizione delle energie lavorative, altrimenti non maturano la retribuzione.
FERIE FORZATE
- Il datore di lavoro può metterci in ferie forzate?
SI, però solo nel caso in cui l’azienda sia costretta a chiudere completamente l’attività o a ridurla parzialmente. Inoltre, può attingere solo alle ferie già maturate e non anche a quelle da maturare (perché in questo caso ci vuole il consenso del lavoratore).
- Ho finito le ferie, cosa posso fare?
In questi casi ci si può accordare con il datore per usufruire dei permessi e delle ferie non ancora maturati.
N.B in questo periodo, quasi tutti gli imprenditori, su indicazione del Governo, “spingono” i lavoratori a prendersi le ferie (forzandoli indirettamente). È un sacrificio che ricade interamente sulle spalle dei lavoratori, che si vedono costretti a rinunciare al fondamentale diritto al riposo per la restante parte dell’anno.
In questi casi, si può consigliare ai lavoratori, laddove possibile, di chiedere formalmente lo smart-working, di attingere prima ai permessi retribuiti, poi ai congedi e infine, di mettersi in malattia per patologie legate all’ansia e alla paura del contagio.
MALATTIA
1.Sono tenuto alla quarantena o all’isolamento, l’assenza sarà regolarmente giustificata?
In caso di quarantena individuale, l’assenza è pienamente assimilata ad un’assenza per malattia, con diritto a ricevere l’indennità da parte dell’Inps. Identiche considerazioni valgono per la quarantena volontaria (permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva).
- Timore di contaggio: possiamo assentarci da lavoro?
Se il lavoratore decide volontariamente di assentarsi per un semplice timore di contagio, in assenza di preventivo accordo con il datore di lavoro, l’assenza si considera ingiustificata. A tal proposito, si potrebbe consigliare a quei lavoratori “a rischio” cioè con malattie pregresse e comunque accertate da certificato medico di mettersi in malattia.
CONGEDI PARENTALI
- Le scuole hanno chiuso e non sappiamo a chi affidare i figli, quali sono i nostri diritti?
Se il dipendente non ha la possibilità di affidare figli a terzi, è costretto ad assentarsi da lavoro. In questo caso, se non integralmente fruito, può beneficiare del congedo parentale, che è utilizzabile entro i 12 anni di vita del bambino. In alternativa si può ricorrere anche a ferie o permessi.
Se l’azienda ha attivato servizi di welfare, il lavoratore può utilizzare i fondi a disposizione per pagare dei servizi baby-setting, nursey welafre e servizi di assistenza per familiari anziani o non autosufficienti.
SMART- WORKING
- Possiamo lavorare da casa?
Si, ove possibile, e se la presenza del lavoratore non è indispensabile, si può fare richiesta di smart-working e lavorare da casa in remoto. In deroga alla disciplina ordinaria, è sufficiente trovare un accordo con il datore di lavoro.
NB : Si tratta di una misura che in fase emergenziale può essere utilizzata per evitare l’utilizzo delle ferie o di ammortizzatori, ma consigliamo di vigilare la concreta applicazione e limitarne la portata perchè può avere effetti disgregativi sul gruppo di lavoro e conseguentemente può depotenziare la nostra capacità organizzativa e sindacale. Inoltre, come riportato al punto 4, le spese sostenute sono a nostro carico.
- Gli orari di lavoro saranno differenti? Il carico di lavoro sarà maggiore o minore di quanto si svolge in ufficio?
L’orario di lavoro svolto in modalità remota non può oltrepassare l’ordinaria prestazione lavorativa giornaliera complessiva, salvo la possibilità di poter gestire il monte ore in autonomia.
- Il datore di lavoro potrà controllarci? E con quali modalità?
Le modalità di controllo a distanza devono sempre rispettare le previsioni dello Statuto dei lavoratori, l’attività deve essere svolta senza controlli occulti, continuativi ed invadenti, fermo restando il diritto del datore di lavoro di poter verificare l’esatto svolgimento dell’attività.
- Chi pagherà i consumi connessi alla prestazione lavorativa? Abbiamo diritto al rimborso delle spese sostenute?
No, i consumi elettrici, di connessione alla rete internet, delle comunicazioni telefoniche, sono a carico del lavoratore.
- Se mi infortuno lavorando in remoto?
Il lavoro agile, alla pari degli altri lavori, deve essere obbligatoriamente coperto contro gli infortuni e le malattie professionali, pertanto, il datore di lavoro è tenuto a pagare il relativo premio all’INAIL. Il lavoratore ha diritto, dunque, alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che dipendono dai rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali. Di contro, il datore di lavoro non risponde degli infortuni verificatisi a causa di condotte del dipendente contrarie e non compatibili con il corretto svolgimento della prestazione lavorativa.
LAVORO NERO
- Lavoro a nero e in un comune diverso dal mio, devo dichiararlo sull’autocertificazione? Cosa rischiamo?
Si, tutti gli spostamenti devono essere motivati e comprovati. La mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro verrà imputata al datore di lavoro come da legge.
- Mi hanno “cacciato”. Cosa posso fare?
Puoi impugnare il licenziamento e contestualmente inviare una lettera di messa in mora per il lavoro nero. Poi, in un secondo momento, si proporrà azione giudiziaria.
Per ulteriori informazioni leggi il nostro manuale di autodifesa contro il lavoro nero: qui.
LICENZIAMENTO
- Licenziato per giustificato motivo oggettivo. Cosa possiamo fare?
In prima battuta, si deve impugnare il licenziamento entro i 60 giorni dalla ricezione. Poi, in un secondo momento, si valuterà l’illegittimità o meno dello stesso (e quindi se c’è stata una strumentalizzazione da parte del datore di lavoro) e si proporrà azione giudiziaria.
In questi casi, ove vi siano i requisiti, il lavoratore potrà accedere alla Naspi.