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Decreto cura Italia – FAQ

L’emergenza sanitaria da coronavirus ha impattato nelle vite dei lavoratori e lavoratrici. Con le misure restrittive, adottate d’urgenza dal Governo, tante e tanti  stanno riscontrando una serie di difficoltà nella quotidianità lavorativa e, come accade nelle situazioni di crisi, c’è il rischio che a pagarne le spese siano i più esposti e i più fragili.

Per rispondere collettivamente a problemi che sembrano individuali ma che riguardano i più, abbiamo attivato un telefono rosso, in modo da fornire indicazioni immediate e far sì che sui posti di lavoro possano circolare informazioni corrette per organizzarsi al meglio.

Di seguito riportiamo le risposte, elaborate dal gruppo di avvocati delle  Camere popolari del lavoro, alle domande più frequenti che finora ci hanno sottoposto.

Per ulteriori informazioni contattaci al Telefono rosso di Potere al popolo!

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CONGEDI

 

 

  1. Sono un lavoratore/lavoratrice del settore privato, devo continuare ad andare a lavorare ma ho i figli piccoli che non vanno a scuola e non so con chi lasciarli. Cosa posso fare?

 

Il nuovo decreto cura Italia mette a disposizione due strumenti: il congedo speciale o il bonus babysitting.

 

  1. Cosa è il congedo speciale?

E’ un congedo cui possono accedere – durante questo periodo che va dal 5 marzo 2020 fino a che dura il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado – i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, anche se affidatari, per i figli di età non superiore ai 12 anni, e i genitori lavoratori dipendenti del settore privatodi figli con disabilità in situazione di gravità.

 

  1. Quanto dura il congedo speciale? Chi dei due genitori può usufruirne?A quali condizioni?   

Il congedo speciale può essere usufruito per un periodo continuativo o frazionato non superiore a quindici giorni, alternativamente tra entrambi i genitori, ma ATTENZIONE SOLOalla condizione però che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

 

  1. Durante i giorni di congedo percepisco la retribuzione?

No, ma per i giorni di congedo speciale il genitore che si assenta da lavoro ha diritto al pagamento di un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione.

 

a. Dal 5 marzo fino ad oggi non esisteva ancora questo congedo speciale e io ho usato i congedi parentali. Li posso recuperare di modo da non perderli?

Si. I genitori che abbiano già usufruito dei periodi di congedo parentale durante questo periodo in cui la scuola era chiusa possono chiedere che i relativi periodi siano convertiti nel congedo speciale con diritto all’indennità.

 

b. E, invece, cosa è il bonus babysitting?

Qualora non possiate/vogliate assentarvi da lavoro, in alternativa alla prestazione di congedo speciale è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.

 

c. A chi posso fare domanda per congedo speciale o per bonus babysitting?

Le modalità operative per accedere al congedo speciale o al bonus babysitting sono stabilite dall’INPS. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa (attualmente fissato in 1.261,1 milioni di euro annui per l’anno 2020), l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.

 

 

  1. Sono un collaboratore/collaboratrice coordinato e continuativo iscritto alla gestione separata inps devo continuare ad andare a lavorare ma ho i figli piccoli che non vanno a scuola e non so con chi lasciarli. Cosa posso fare?

 

Il nuovo decreto cura Italia mette a disposizione due strumenti: il congedo speciale o il bonus babysitting (Per il bonus babysitting v. sopra)

 

Il congedo speciale spetta solo ai genitori per i figli con meno di 12 anni o figli affetti di disabilità. Durante il periodo di congedo il lavoratore/lavoratrice percepisce un’indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

Per il resto valgono le risposte di cui alla lett. b e f.

 

  1. Sono un lavoratore/ice iscritto/a all’inps devo continuare ad andare a lavorare ma ho i figli piccoli che non vanno a scuola e non so con chi lasciarli. Cosa posso fare?

 

Il nuovo decreto cura Italia mette a disposizione due strumenti: il congedo speciale (v. sopra) o il bonus babysitting (Per il bonus babysitting v. sopra).

 

Per il congedo speciale valgono le stesse regole viste per i dipendenti iscritti alla gestione separata solo che l’indennità in questo caso è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto

 

 

  1. Sono un lavoratore/lavoratrice del settore privato, devo continuare ad andare a lavorare ma ho i figli adolescenti che non vanno a scuola e non so con chi lasciarli. Cosa posso fare?

 

I genitori lavoratori dipendenti delsettore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, anche se affidatari e i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, anche se affidatari possono esercitare il loro diritto di astenersi dalla prestazione lavorativa, con diritto alla conservazione del posto e divieto di licenziamento da parte del datore. Attenzione! Il diritto è esercitabile solo se nel nucleo familiare non sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito incaso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o genitore nonlavoratore.

Durante il periodo di astensione il lavoratore non percepisce nulla: né retribuzione, né contribuzione né riconoscimento di contribuzione figurativa.

 

 

 

LAVORATORI AUTONOMI, CO.CO.CO. E ALTRI ATIPICI

 

  1. Il Decreto cura Italia prevede un sostegno per lavoratori autonomi, COCOCO e altri atipici?

 

Si. Il decreto prevede un’indennità di 600 € netti, esentasse per il mese di Marzo per le seguenti categorie:

  • Liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23/02/2020, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. (Art.27)
  • Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla data del 23/02/2020, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie(Art.27)
  • Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata.(Art. 28)
  • Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 18/03/2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 18/03/2020.(Art. 29)
  • Operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.(Art. 30)
  • Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 18/03/2020.(Art. 38)

 

  1. L’indennità di 600 € è una tantum?

Attualmente l’indennità è prevista solo per il mese di Marzo, ciò nonostante c’è la possibilità che sia prorogata anche per Aprile.

 

  1. Le varie indennità sono cumulabili?

No, tali indennità non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza. (Art. 31)

 

  1. Come si può richiedere tale indennità?

La domanda va effettuata online direttamente all’INPS. I dettagli della domanda verranno poi comunicati nei prossimi giorni.

 

  1. È previsto un sostegno per i lavoratori autonomi con figli?

Si, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni.

I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.  (Art.23)

 

 

 

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

 

 

  1. Che cos’è la CIGD?

 

E’ uno strumento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro che interviene  in caso di sospensione o riduzione  dell’attività lavorativa.

 

  1. Quanto spetta al lavoratore/lavoratrice in Cassa integrazione?

 

Il trattamento è pari all’80%della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro  prestate in via ordinaria.

 

  1. Quando viene concessa?

 

Il trattamento integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l’attività lavorativa per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti. L’emergenza epidemiologica COVID-19 rientra nel novero degli eventi oggettivamente non evitabili.

 

  1. Quali lavoratori possono accedere alla cassa integrazione in deroga?

 

Il decreto cura Italia estende su tutto il territorio nazionale e per tutti i settori produttivi, ad esclusione della sola categoria dei lavoratori domestici. Non è previsto nessun limite dimensionale, pertanto, possono accedervi anche imprese con meno di 5 dipendenti.

 

  1. Quanto può durare la CIGD?

L’accesso alla CIGD per un periodo di 9 settimane.

  1. Come fare la domanda

La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse, approvandole con decreto.

Saranno poi la regione e le province autonome a trasmettere all’INPS con modalità telematiche il decreto di approvazione e la lista dei beneficiari.

  1. Quando fare domanda

Tutti i termini ordinari sono derogati. La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. Non è necessario allegare, al momento della domanda,  il verbale di accordo sindacale e dall’elenco dei lavoratori interessati. Le novità rientrano nella semplificazione per i motivi emergenziali da Covid19.

 

  1. Sono già in cassa integrazione ordinaria o straordinaria, posso accedere alla cassa in deroga?

La cassa integrazione straordinaria è momentaneamente sospesa. Le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda di trattamento ordinario per un periodo non superiore a 9 settimane.

 

 

LICENZIAMENTI

 

  1. Ho ricevuto una lettera di licenziamento “ causa del coronavirus”, cosa devo fare? 

A partire dalla data del 18 marzo 2020 tutti i licenziamenti individuali sono sospesi per effetto del decreto Cura Italia.

Devi procedere alla sua impugnazione entro i successivi 60 giorni e rilevare la violazione del’art.  46 del D.L: 18/2020.

 

  1. Sono stato licenziato prima del 18 marzo 2020, cosa posso fare?

In prima battuta, si deve impugnare il licenziamento entro i 60 giorni dalla ricezione. Poi, in un secondo momento, si valuterà l’illegittimità o meno dello stesso (e quindi se c’è stata una strumentalizzazione da parte del datore di lavoro) e si proporrà azione giudiziaria.

In questi casi, ove vi siano i requisiti, il lavoratore potrà accedere alla Naspi.

 

  1. Nella mia azienda c’è stato un licenziamento collettivo, cosa possiamo fare?

A partire dalla data del 23 febbraio 2020 e per 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto “Cura Italia” i licenziamenti collettivi sono sospesi.

Devi procedere alla impugnazione del licenziamento entro i successivi 60 giorni e rilevare la violazione del’art.  46 del D.L: 18/2020.

 

INDENNITA’ PER I LAVORATORI IN SEDE

 

Se il mio datore non chiude e devo continuare a lavorare presso l’azienda mi è corrisposta un’indennità per questo rischio che corro?

Si. L’art. 63 del DL Cura italia prevede l’erogazione di un premio di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. L’importo deve essere ragguagliato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo.

Il premio non concorre alla formazione del reddito.

Il datore di lavoro, in via automatica, riconosce il premio a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile.

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