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Regolarizzazione ed emersione di rapporti di lavoro – ma per chi?

Dopo settimane di dibattiti e non pochi litigi all’interno della maggioranza di governo, alla fine la regolarizzazione dei lavoratori migranti senza permesso di soggiorno è stato integrato nel decreto ministeriale del 13 maggio 2020 battezzato “Decreto Rilancio”. La regolarizzazione viene trattata nell’articolo 110bis, che si articola in 21 commi (pp. 192-197).

L’impostazione generale del decreto non è stata modificata rispetto alle prime bozze che erano circolate pubblicamente già a metà aprile. Avevamo criticato qui e qui le insufficienze delle prime proposte perché rischiavano di diventare dei provvedimenti che non affrontavano alle radici i problemi del lavoro nero e della mancanza di documenti di soggiorno per i migranti che vivono e lavorano sul territorio italiano e di servire unicamente alle esigenze delle aziende agricole. Dobbiamo costatare che neanche le misure inserite nel Decreto Rilancio riescono a rispondere a queste esigenze. Oltre all’impostazione di fondo – che continua a prevedere la concessione di diritti fondamentali solo a coloro che dimostrano una specifica utilità al sistema produttivo – i punti che critichiamo sono fondamentalmente quattro:

  1. La regolarizzazione rimane selettiva. Se le prime proposte erano limitate unicamente ai braccianti agricoli, le misure inserite nel nuovo decreto ampliano la platea di regolarizzabili a colf e badanti (comma 3, settori di attività), rimanendo però selettive e escludendo dal provvedimento i tantissimi richiedenti asilo e lavoratori migranti irregolari attivi nei settori dell’edilizia, della ristorazione, del turismo, i rider nei centri urbani.
  2. Un’emersione del lavoro nero parziale. Sono tre i casi nei quali un migrante irregolare riesce a ricevere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato (commi 1 e 2):
    a) un migrante irregolare disoccupato che trova un datore di lavoro che gli conclude un contratto di lavoro subordinato;
    b) un migrante irregolare che sta lavorando senza contratto e il cui datore di lavoro dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare;
    c) un migrante presente sul territorio italiano alla data dell’8 marzo 2020 che ha svolto attività di lavoro nei settori definiti dal comma 3 prima del 31 ottobre 2019 può fare richiesta di conversione del suo permesso scaduto in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro a condizione di esibire un contratto di lavoro subordinato, cioè la documentazione retributiva e previdenziale che prova un’attività lavorativa contrattualizzata. In parole povere: chi lavorava a nero prima, oggi con questo provvedimento non ha nessuna possibilità di regolarizzare il suo status di soggiorno. E lo stesso vale per chi invece un contratto l’aveva, ma in un settore diverso da quelli indicati nel comma 3.
  3. Dipendenza dal datore di lavoro. In sintesi, la richiesta di permesso di soggiorno viene fatto in due passaggi: la documentazione viene presentata prima allo sportello unico per l’immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno viene poi effettuato dalla Questura. Il comma 5 prevede che al momento di rilascio del documento di soggiorno il migrante “svolge l’attività di lavoro esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l’istanza”. Chi cambia datore di lavoro tra la presentazione della documentazione e il rilascio del documento di soggiorno quindi di fatto perde il diritto di accedere al permesso di soggiorno. Oltre a non prendere in considerazione i percorsi lavorativi delle persone in questione, una tale normativa apre le porte al mercato di compravendita di contratti di lavoro falsi, rafforza chi specula sulle vite delle persone e limita fortemente la libertà dei lavoratori e delle lavoratrici migranti.
  4. Un’occasione persa per rispondere al decreto sicurezza. Il provvedimento definisce il 31 ottobre 2019 come la data a partire da cui verranno presi in considerazione per la richiesta di emersione permessi di soggiorno scaduti. Qui non si tratta affatto di una scadenza tecnica, bensì politica. L’abolizione del permesso umanitario è stata introdotta un anno prima (10/2018) dal decreto sicurezza di Salvini; nel frattempo tanti permessi umanitari sono andati a scadenza, cosa che ha prodotto nuovi irregolari. Far retroagire il termine al mese di ottobre 2018 poteva essere un segnale forte contro il provvedimento dell’allora governo giallo verde che ha creato una marea di irregolari a cui è stato tolto il diritto alla protezione umanitaria. Il governo “giallo rosso”, invece, ha scelto di muoversi in piena continuità con quello precedente.

Riassumendo, l’articolo 110bis del Decreto Rilancio rimane largamente insufficiente sia rispetto alle esigenze dei circa 670.000 migranti irregolari presenti sul territorio italiano, sia rispetto alla necessità sanitaria, economica e sociale di noi tutti in questa fase emergenziale del coronavirus.

Siamo convinti che l’unico modo per rispondere alla situazione emergenziale sia il rilascio di un permesso di soggiorno di emergenza convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, così come proposto dal Movimento Migranti e Rifugiati di Napoli.

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