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SICUREZZA SUL LAVORO PER I RIDERS!

Le notizie di incidenti e aggressioni ai danni dei riders sono ormai all’ordine del giorno. Abbiamo ancora negli occhi le immagini dell’aggressione subita a Napoli da un rider nella notte tra il 3 e il 4 gennaio. Il lavoratore cinquantenne è stato picchiato e derubato del suo unico mezzo di lavoro, uno scooter, da parte di un gruppo composto da 6 persone. Sebbene la notizia della pronta reattività solidale che ha visto in poche ore raccogliere su internet una cifra considerevole (che poi lo stesso lavoratore ha deciso di dare in beneficenza) ci riempie il cuore di gioia e fiducia, è necessario mettere in discussione il rapporto tecnologia – forza lavoro/sicurezza e salute e dotarci dei necessari strumenti di difesa.

I ciclo-fattorini sono una delle categorie più a rischio, soprattutto in questa fase.

Con le chiusure di locali e attività commerciali e l’aumento esponenziale delle consegne a domicilio i riders corrono rischi sempre maggiori per la propria salute, sia in termini di contagio da covid-19, sia perché con l’aumento dei ritmi di lavoro e la riduzione di pause e riposi, aumenta il rischio di infortuni. 

Ai riders si applica la normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008, c.d. T.U. sicurezza).

Sia se sono inquadrati come lavoratori subordinati sia che vengano “assunti” come (falsi) autonomi. Infatti, tra i “livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore”, l’art. 47-septies, co. 3, del d.lgs. 81/2015 include l’obbligo “per il committente che utilizza la piattaforma” di rispettare la disciplina del T. U. sicurezza.

Di conseguenza, tutti i riders hanno diritto a ricevere attrezzature, mezzi, formazione, strumenti e dispositivi di protezione individuali (DPI) dopo un’attenta e scrupolosa valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro, specifica per il luogo/luoghi di lavoro e i compiti della mansione specifica, nonché un mirata e adeguata sorveglianza sanitaria se si è di fronte a dei rischi particolari per la salute.  

Nonostante ciò, come dimostra anche la vicenda del lavoratore aggredito a Napoli e come si può vedere nelle strade delle nostre città, ad oggi quasi tutta la schiera di lavoratori e lavoratrici delle consegne utilizzano mezzi e protezioni proprie e spesso nell’attesa della chiamata dell’ordine in cui sono connessi (che è orario di lavoro!) non dispongono di strutture ristoro e servizi igienici dove sostare, effettuare pause.

Allora vediamo quali sono i diritti dei riders in tema di salute e sicurezza sul lavoro e come ci si può difendere dalle violazioni.

  1.  Il diritto ai DPI (dispositivi di protezione individuale) quali mascherine, guanti, gel igienizzanti e soluzioni a base alcolica per la disinfezione degli zaini. Tale diritto è già stato riconosciuto in concomitanza con l’emergenza pandemica da covid-19 dai Tribunali di Firenze e Bologna che hanno imposto alle piattaforme convenute di “consegnare immediatamente” al lavoratore “i dispositivi di protezione individuale, …in quantità adeguata e sufficiente allo svolgimento dell’attività lavorativa”.
  2. Il diritto ad altri DPI quali caschi, dispositivi specifici in caso di condizioni meteorologiche non ottimali, ecc. “la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (Dpi) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l’art. 2087, cc, norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro. Nella medesima ottica, il datore di lavoro è tenuto a fornire i suddetti indumenti ai dipendenti e a garantirne l’idoneità a prevenire l’insorgenza e il diffondersi di infezioni […]” (Suprema Corte, Sezione Lavoro, n. 16749/2019).
  3. Il diritto a ricevere attrezzature di lavoro (fra le quali motocicli e biciclette), che siano conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi.
  4. Il diritto di rifiutare di eseguire la prestazione in assenza di adeguate misure di sicurezza. L’eccezione di inadempimento. Lavoratore e lavoratrice possono rifiutarsi di eseguire la prestazione o possono eseguirla in maniera differente in caso di mancanza di misure di sicurezza tali da permettere loro lo svolgimento dell’attività senza rischi per la salute e per l’integrità psicofisica. Consideriamo anche il caso di condizioni meteorologiche-climatiche severe come piogge abbondanti e nevicate, temperature elevate ecc.

IL TELEFONO ROSSO PER LA DIFESA DEI LAVORATORI!

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