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LORO SI ORGANIZZANO… E NOI? Un primo esame del “decreto sicurezza” e delle politiche sicuritarie

 

Una breve premessa

Quando abbiamo iniziato a lavorare su questo documento, il decreto sicurezza non era ancora legge dello Stato. Oggi, invece, questo passaggio è avvenuto e, sebbene lo considerassimo scontato, rende ancor più urgente un lavoro di informazione sulle novità di un pacchetto di leggi che, seppure in continuità con quelle precedenti, segna un passaggio ulteriormente peggiorativo in termini di repressione ma anche di restrizione delle libertà individuali.

Prima di illustrarne i punti fondamentali, però, abbiamo sentito la necessità di iniziare con una breve quanto generale premessa…

Nel Giugno del 2013, in piena crisi finanziaria europea, la banca d’affari statunitense JP Morgan ha reso pubblico un report in cui esprimeva preoccupazione per il processo di integrazione europea. Indicativo che tra gli elementi di preoccupazione, la banca citasse l’impianto antifascista di alcune costituzioni nazionali, troppo attente ai diritti dei lavoratori.

Per parlare di giustizia abbiamo deciso di iniziare da questo episodio. Un lavoro tutelato da diritti implica che lo Stato si faccia carico dei propri cittadini, che non ricorra a strumenti di repressione del dissenso, e che non limiti le libertà individuali. Certo, un sistema di questo tipo è “costoso”. Ma costoso per chi? Non certo per chi ha bisogno o può accedere a un sistema di servizi e di welfare efficace, non certo per chi ha un lavoro dipendente, non certo per chi vive spesso a cavallo della soglia di povertà. Per questo tipo di sistema, le tutele sono forme di assistenza che migliorano la vita e che aiutano a districarsi dalle difficoltà, sia quelle quotidiane che quelle eccezionali.

Al contrario, un sistema di questo tipo è costoso prevalentemente per chi vuole investire in un Paese attraverso attività produttive che per essere profittevoli hanno bisogno di manodopera a basso costo. Perché, lo sappiamo, i profitti sono più alti se si ha a disposizione qualcuno disposto a lavorare per pochi spiccioli e con poche tutele. Quando vengono meno i diritti, però, bisogna allo stesso modo immaginare un sistema giuridico più repressivo che prevenga il dissenso sociale, isolandone i possibili protagonisti, o che reprima direttamente le forme di resistenza quando esse si rendono visibili.

Qualcosa del genere è successo (e sta succedendo) recentemente nel nostro paese.

 

Partiamo dal quadro globale  

Gli ultimi 40 anni sono stati caratterizzati da una forte e tendenziale crisi dei profitti (iniziata più o meno a metà degli anni’70), che ha prodotto, parallelamente, un profondo cambiamento nell’organizzazione economica, concentrando la ricchezza in poche grandi società e in pochi poli finanziari che reggono la contabilità generale della società. Ma nonostante questo, la crisi di produttività, la crisi dei profitti, continua e genera debito. Per evitare che il sistema crolli, come nelle peggiori fiabe nere, bisogna rivolgersi al mostro cattivo, che in questo caso è la speculazione che puntualmente droga l’economia e nasconde sotto al tappeto la crisi strisciante, che si alterna con momenti di crescita, ma che non smette di scavare la sua galleria erodendo i profitti privati. Per provare a rallentare questa corsa inesorabile esiste anche un altro modo: il debito dovuto alla crisi dei profitti privati (e che dunque è debito privato, cioè debito contratto da qualcuno nei confronti di qualcun altro – qui non c’entra il debito degli stati) deve essere scaricato quanto più possibile sulla collettività. In questo senso, un altro episodio è di fondamentale importanza: la crisi bancaria del 2007-2008 è stata sostanzialmente pagata degli Stati, attraverso le banche centrali, proprio per evitare un fallimento a catena dei creditori dell’enorme debito accumulato dalle attività produttive.

Torniamo al punto di partenza: per scaricare il debito sulla collettività, occorre fare ingoiare ai cittadini bocconi amari (taglio degli stipendi, taglio delle pensioni, e soprattutto taglio dei diritti), reprimere il dissenso, e togliere qualche spazio di democrazia che si “rischiava” di dare troppo per scontato.

Nel nostro Paese le cose non sono andate diversamente: la risposta politica alla crisi economica del 2008, espressa da tutti i governi che si sono susseguiti – Berlusconi, Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte – (declinata con formule retoriche, o con sfumature differenti), è risultata, sempre e comunque, asservita alle logiche dell’economia finanziaria.

I diversi Governi hanno, infatti, sacrificato sull’altare della stabilità economica la tutela dei diritti fondamentali, sia individuali che collettivi, acquisiti in decenni di lotte, seguendo alcune fondamentali e comuni linee direttrici che proviamo a schematizzare:

  1. a fronte di un mancato incremento produttivo si interviene sul versante dello sfruttamento della forza lavoro, della sua frammentazione e totale flessibilità, e si estende questo processo ad ogni ambito della vita sociale, con provvedimenti che tendono ad abituare allo sfruttamento a partire da ogni fascia di età, fin ad arrivare alla vera e propria eliminazione di servizi e ammortizzatori sociali prima garantiti. Si incrementa così un esercito di precari, disoccupati e marginalizzati, che diventa sempre più grande e almeno in teoria sempre più disposto ad accettare l’elemosina del padrone di turno;
  2. a fronte della polarizzazione della ricchezza sociale, con un nucleo sempre più ristretto di ricchi che diventano sempre più ricchi e con l’aumento delle persone che vivono a cavallo della soglia di povertà (determinato dall’abbassamento dei salari reali, dalla precarizzazione e disoccupazione di massa) emerge sempre di più la necessità di garantire ad ogni costo il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica;
  3. Sempre nell’ottica della prevenzione del dissenso, lo Stato tende a potenziare i meccanismi di controllo dei territori (sia attraverso l’installazione di videocamere nelle piazze, nelle scuole, nei presidi sanitari, nei luoghi di intrattenimento o di pubblici spettacoli, che attraverso la penalizzazione in materia di manifestazioni di lotta, presidi e blocchi stradali). Inoltre, la prassi legislativa tende sempre di più a consentire l’utilizzo di questi meccanismi di controllo anche nei luoghi di lavoro.

La necessità di mantenere il controllo e la disciplina, ha un unico corollario: la punizione. Ed è per questo motivo che ancora oggi il carcere è un elemento esibito e rivendicato dai governi per mostrarsi capace di governare le contraddizioni sociali e di reprimere la devianza. Negli ultimi anni, in particolare, abbiamo assistito a un indurimento delle condizioni carcerarie: le “vecchie” emergenze (mafia e terrorismo) hanno costruito un regime carcerario che, nato come eccezionale, è diventato sempre più ordinario. Le aggravanti di terrorismo e associazione mafiosa riguardano una fattispecie sempre più larga di reati, e inoltre la stessa detenzione speciale diventa arma di controllo e ricatto dell’intera popolazione detenuta, rendendo sempre più difficile la vita in carcere e togliendo ai detenuti possibilità di reinserimento. [1]

 

La legge in materia di sicurezza del governo Conte.

Nel quadro complessivo sinteticamente richiamato si inserisce il cosiddetto decreto sicurezza del governo Lega-cinque stelle, ormai definitivamente approvato. Lo stesso, nonostante l’enorme portata reazionaria che lo contraddistingue,  non rappresenta dunque un fulmine a ciel sereno, ma si colloca nel profondo solco tracciato dai precedenti governi. Nel cercare di analizzarlo abbiamo ritenuto opportuno suddividerlo in due blocchi:

  1. controllo e gestione dell’immigrazione;
  2. Controllo del territorio e sicurezza pubblica e urbana.

Nel primo punto l’obiettivo è quello di stabilire in tutti i suoi aspetti il controllo della forza lavoro immigrata: utile, superflua o da espellere in relazione ai processi di trasformazione del lavoro nel nostro paese.

Il secondo punto persegue una estesa militarizzazione e controllo del territorio al fine di garantire la sicurezza pubblica, sociale ed urbana.

Quanto al primo punto si rileva come l’immigrazione oltre che un fenomeno storico costituisce di fatto  un mezzo  sia per  creare  forza lavoro occupabile a basso costo  che per rinforzare la massa  di inoccupati  da gestire e controllare secondo  le esigenze dell’accumulazione capitalistica e del profitto.

La gran parte degli immigrati sono già interni ai processi produttivi in tutto il territorio nazionale: agricoltura, grande distribuzione e logistica, fabbriche, piccole e  medie imprese, commercio e turismo, lavori di assistenza e cura. Molti di loro vivono per lo più rapporti di lavoro e di sfruttamento di tipo “neocoloniale” o più precisamente semischiavistico all’interno del nostro stesso territorio nazionale.

Questo tipo di sfruttamento non è una anomalia, ma un tassello della generale ridefinizione dell’intero mercato del lavoro.

Le misure della nuova legge in materia di immigrazione concorrono nello specifico al controllo dei flussi di ingresso e instaurano un processo di selezione lungo tutta la filiera della produzione e gestione di forza-lavoro: dagli hotspot nei paesi di provenienza ai meccanismi di trattenimento e di selezione nel territorio italiano fino all’eventuale utilizzo o scarto. Cosi come l’oggetto merce, prodotto in ogni angolo del mondo viene gestito nel ciclo dalla produzione globalizzata attraverso selezione, grande distribuzione e smistamento così l’oggetto-uomo viene gestito nel mercato del lavoro ciascuno con il suo cartellino e numero di matricola.

Queste misure prevedono:

  1. abrogazione della protezione umanitaria;
  2. instaurazione di una protezione speciale limitata nel tempo (sia per motivi di salute che in caso di pericolo per l’incolumità fisica o psicologica oppure per atti di particolare valore o per calamità naturali);
  3. ridefinizione dei processi e delle strutture di trattenimento (dalle detenzioni nei primi 30 giorni addirittura nelle caserme, all’allungamento dei termini di permanenza nei CPR e nei CAS alla eliminazione degli SPRAR);
  4. Ridefinizione dei processi di espulsione[2].

Quanto al secondo punto abbiamo:

  1. a) Estensione del Daspo urbano
  2. b) Disposizioni in materia di blocco stradale (criminalizzazione di quelle manifestazioni di lotta che comportino il tentativo di bloccare la circolazione di merci o persone con pene previste da uno a sei anni);
  3. c) disposizioni in materia di occupazioni di immobili (con pene per le occupazioni collettive fino a 4 anni per organizzatori e promotori con estensione dell’uso delle intercettazioni riservate in precedenza a particolari reati di rilevante allarme sociale).
  4. d) dotazioni di armi a tecnologia taser per il contenimento e fronteggiamento delle situazioni di sicurezza pubblica.

Queste norme (che si accompagnano all’assunzione di migliaia di nuovi poliziotti e carabinieri con i soldi sottratti all’accoglienza)  rappresentano, come abbiamo visto,  lo sviluppo di un sistema normativo già avviato dai governi precedenti, dai pacchetti sicurezza 2008-2009  all’estensione delle misure di prevenzione personali del 2011  fino ai famigerati decreti Minniti-Orlando sulla sicurezza sociale e sull’immigrazione[3].

 

 

 

Approfondimenti

1) Abolizione della protezione umanitaria

Il decreto Salvini abolisce la protezione umanitaria che era una forma di tutela a carattere residuale, applicabile nei casi in cui non sussistevano o fossero venuti meno i presupposti, tassativamente stabiliti dal legislatore, per la protezione internazionale -status di rifugiato e protezione sussidiaria- regolati dal decreto legislativo n. 251/2007 (atti di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale, opinione politica, come stabilito dagli artt. 7 e 8 per lo status di rifugiato; “danno grave” nei casi in cui il richiedente sia esposto al rischio di subire condanna a morte o esecuzione della pena di morte, tortura o altra forma di pena o trattamento inumano e degradante,  minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, previsti dall’art. 14 per la protezione sussidiaria).

La protezione per “motivi umanitari” di cui all’art 5, comma 6 del D.Lgs. n. 286/98, non essendo connessa a presupposti previamente e tassativamente individuati dalla legge, costituiva un’importante norma di chiusura del sistema in quanto garantiva la tutela, in conformità all’art. 10 terzo comma della Costituzione (diritto d’asilo allo straniero al quale sia impedito l’effettivo svolgimento delle libertà democratiche), nei casi in cui vi fossero comunque condizioni di “vulnerabilità” del soggetto. Queste condizioni di vulnerabilità possono dipendere da diversi fattori: situazione politico-economica  del paese d’origine tale da non garantire alla persona un’esistenza dignitosa, a causa dell’impoverimento radicale e della carenza di beni di prima necessità; situazione geo-politica tale da non offrire alcuna garanzia di sopravvivenza all’interno del paese d’origine (siccità, carestie, situazioni di povertà ineliminabili); esposizione ad atti discriminatori lesivi dei diritti inviolabili della persona.

L’eliminazione della protezione umanitaria muove dall’assunto che non vi sia una normativa europea che obblighi gli Stati membri a introdurre nei propri ordinamenti nazionali tale forma di protezione. La Relazione illustrativa sottolinea, infatti, che l’articolo 6, par. 4, della direttiva 115/2008/UE non impone la tutela per generiche ragioni umanitarie, ma prevede la mera possibilità che gli Stati amplino l’ambito delle forme di protezione tipiche, sino ad estenderlo ai motivi “umanitari”, “caritatevoli” o “di altra natura”, rilasciando un permesso di soggiorno autonomo o un’altra autorizzazione che conferisca a un cittadino di un Paese terzo, irregolare sul territorio dello Stato “ospite”, il diritto di soggiornarvi.

Diversamente dall’opinione espressa nella Relazione al decreto deve invece rilevarsi come  la protezione per motivi umanitari sia in realtà riconosciuta anche da  fonti europee, quali l’art. 25 Regolamento CE/810/2009 che prevede un codice comunitario dei “visti con validità territoriale limitata rilasciati eccezionalmente” per “motivi umanitari o di interesse nazionale” e validi solo “per il territorio dello Stato membro di rilascio”. Inoltre, l’art. 6, co. 5, lett. c) del Regolamento UE/399/2016 (cd. codice frontiere Schengen) consente agli Stati membri di autorizzare l’entrata di uno straniero nel proprio territorio “per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali”.

Il diritto eurounitario, pertanto, considera la protezione umanitaria come forma di tutela a carattere non episodico e riservata alla legislazione nazionale.

 

2) “Casi speciali” di protezione previsti dalla legge Salvini

Eliminata la  clausola aperta della protezione per  motivi umanitari, la legge Salvini prevede alcune fattispecie di permesso di soggiorno per “casi speciali” tassativamente individuati dalla legge.

La tassatività delle previsioni  impedirà di offrire tutela a tutte le mutevoli e non prevedibili situazioni di vulnerabilità in cui possa trovarsi  lo straniero.

Ciò comporterà, inevitabilmente, un marcato restringimento delle possibilità di accesso e permanenza regolare degli extracomunitari, con effetti criminogeni e di crescita dell’insicurezza sociale, dovuti all’aumento dei clandestini costretti a vivere in condizione di precarietà e di emarginazione sociale.

  1. a) “Protezione speciale” (modifica all’art. 32 comma 3 del decreto legislativo n. 25/2008 ): Nei casi in cui non venga accolta la domanda di protezione internazionale, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale di “protezione speciale”, quando ricorrano i presupposti di cui all’ art. 19 comma 1 e 1.1. T.U. immigrazione e cioè  quando lo straniero “ possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere inviato in uno Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione“ , ovvero quando esistano fondati motivi di ritenere  che la persona rischi “di essere sottoposta a tortura” ;

 

  1. b) caso in cui siano necessarie cure mediche: ne hanno diritto gli stranieri che versano in “condizioni di salute di particolare gravità, accertate mediante documentazione rilasciata da una struttura pubblica, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o provenienza”. In tal caso il Questore rilascerà un permesso per “ cure mediche”, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile solo fin quando persistono le condizioni di “particolare gravità”, valido solo nel territorio nazionale. La fattispecie è stata introdotta dalla nuova legge del Governo, che ha aggiunto la lettera d-bis  al comma 2 dell’art. 19, T.U. immigrazione che regola i casi in cui vige il divieto di “espulsione e di respingimento” ;
  2. c) caso di protezione sociale previsto dall’ 18 T.U. immigrazione: “situazioni di violenza o di grave sfruttamento emerse nel corso di indagini  o di procedimenti peri i delitti indicati nella norma, quando emergano concreti pericoli per l’incolumità dello straniero”. Il permesso ha validità sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il tempo occorrente per motivi di giustizia.  È previsto che esso rechi la dicitura “casi speciali” e potrà essere revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, su segnalazione del procuratore della Repubblica o dei servizi sociali dell’ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengano meno i presupposti che ne hanno giustificato il rilascio.
  3. d) per le vittime di violenza domestica di cui all’art. 18 bis T.U. immigrazione (quando emerga nel corso di indagini o procedimenti penali per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni, sequestro di persona, violenza sessuale e altro) . Deve recare la dicitura “casi speciali”, ha la durata di un anno e consente l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio nonché l’iscrizione nei registri anagrafici o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo o per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi;
  4. e) caso di particolare sfruttamento lavorativo previsto dall’art. 22 comma 12 quater e quinquies U. immigrazione : il comma 12 sexies introdotto con la legge Salvini prevede un permesso di soggiorno di sei mesi allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato contro il datore di lavoro.  Il permesso  reca la dicitura “casi speciali”, ha la validità di sei mesi e  potrà essere rinnovato per un anno e fino alla durata del processo;  consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo (comma 12 sexies aggiunto).  Il permesso è revocato in caso di condotta incompatibile  con le finalità dello stesso, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne avevano legittimato il rilascio;
  5. f) caso di calamità introdotto dal decreto che ha aggiunto l’art. 20 bis al T.U. immigrazione: “contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro o la permanenza in condizioni di sicurezza”. Il permesso di soggiorno in questo caso ha durata di sei mesi, è rinnovabile per ulteriori sei mesi se permangono le condizioni di eccezionale gravità. Il permesso non consente lo svolgimento di attività lavorativa e non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
  6. g) atti di particolare valore civico compiuti dallo straniero, salvo che “risulti pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato “. Ipotesi introdotta dal decreto con l‘art. 42 bis : ha la durata di due anni, rinnovabile, consente l’accesso allo studio nonché lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.

 

3) Trattenimento degli stranieri; modifica delle norme sul diniego e revoca della protezione internazionale; eliminazione del sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati; nuova fattispecie di reato in tema di respingimento dei clandestini.

L’art. 13 della Costituzione sancisce che non è ammessa qualsiasi forma “ di  restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge” (doppia riserva di legge e giurisdizione).

Il trattenimento degli stranieri nei centri di accoglienza costituisce una forma di restrizione della libertà personale che andrebbe regolata entro gli stretti confini imposti dalla Costituzione.

La legge accentua invece la già debole base legale del trattenimento, prolungandone i tempi e ampliando la sfera di discrezionalità, se non l’arbitrio, dell’Amministrazione a cui è affidata in via esclusiva la determinazione delle modalità della restrizione.

La nuova disciplina normativa prevede:

PROLUNGAMENTO DEI TERMINI DEL TRATTENIMENTO: la legge prolunga i termini di trattenimento nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) di cui all’art. 14 T.U. immigrazione, da 90 a 180 giorni  (questa forma di trattenimento si riferisce agli stranieri destinatari del provvedimento di espulsione o a quelli che abbiano presentato solo in un secondo momento la domanda di protezione internazionale).

Tale misura, propagandata come “misura di sicurezza”, produrrà inevitabilmente effetti contrari: sappiamo che i CPR sono luoghi di detenzione, di vera e propria carcerazione, inefficaci sotto il profilo del rimpatrio ed invece molto efficaci sotto il profilo della produzione di spinte criminogene. Gli stranieri destinati a tali centri sono sottoposti ad una restrizione della libertà personale che sfugge persino al sistema di garanzie che sovraintende la detenzione in carcere. Sono luoghi ove regna l’opacità, privi di controllo da parte della magistratura e di ogni forma di tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali. Gli stranieri ospitati in questi centri, nonostante siano in condizioni di vita persino peggiori di quelle del carcere,  non hanno  il diritto di reclamo che è invece riconosciuto ai detenuti e internati  (che invece “godono” del diritto di reclamo davanti al magistrato di sorveglianza).

– NUOVA FORMA DI TRATTENIMENTO DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE:

I richiedenti, al momento del loro ingresso nel territorio nazionale,  saranno trattenuti nei c.d. hotspot o centri di primo soccorso e identificazione  (introdotti con il decreto Minniti–Orlando)  per il tempo strettamente necessario e comunque non superiore a 30 giorni, per la verifica  dell’identità o della cittadinanza. Trascorsi i 30 giorni, qualora non sia stato possibile identificarli,  potranno essere trasferiti  nei CPR per 180 giorni.

La decisione sui tempi del trattenimento è totalmente riservata alla discrezionalità dell’Amministrazione e può durare fino a 210 giorni nelle ipotesi in cui, come accade nella generalità dei casi, i richiedenti siano privi di documenti d’identità.

Va sottolineato il fatto che il trattenimento anche fino a 30 giorni negli hotspot implica una restrizione affidata esclusivamente all’autorità di polizia, che sfugge ad ogni forma di controllo, persino a quella del Garante dei detenuti come avviene per i CPR. La persona viene sottratta alla visibilità e costretta ad una detenzione in centri privi di base legale, perché la legge si limita ad indicarli ma non ne stabilisce il contenuto, non indica come deve essere gestito un hotspot, né specifica se si tratta di centri aperti o chiusi. Sono solo le circolari emanate dalle varie prefetture a stabilire la gestione di questi centri e le restrizioni della libertà di movimento delle persone in essi collocati, con evidente violazione dell’art. 13 della Costituzione prima citato. Questi centri, inoltre, vengono “istituiti” tramite affidamento diretto ai privati, dunque senza alcuna gara di appalto.

Il trattenimento dei richiedenti la protezione internazionale in luoghi gestiti dalla sola polizia o negli stessi luoghi ove sono destinati gli stranieri che dovranno essere espulsi (CPR),  si pone inoltre in aperto contrasto con l’art. 10 della Costituzione  che nel garantire il diritto di asilo, presuppone  forme di tutela “privilegiata”  per coloro che ne facciano richiesta, sin  dal loro ingresso nel nostro Paese.

TRATTENIMENTO DELLO STRANIERO DESTINATARIO DEL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE.

Nel corso del giudizio di convalida del provvedimento di espulsione emesso dal questore (ai sensi del comma 5 bis dell’art. 13 T.U. immigrazione, entro 48 ore il questore deve trasmettere al giudice di pace il provvedimento per la convalida che dovrà essere emessa entro le 48 ore successive), il giudice, in caso di indisponibilità di posti presso i CPR, può autorizzare il trattenimento dello straniero  in strutture autonome nella disponibilità della polizia. Ed anche dopo la convalida, fino al respingimento, e comunque non oltre le 48 ore successive alla convalida, potrà autorizzare il trattenimento dello straniero espulso in locali di frontiera.

Si legittima così una vera e propria forma di detenzione presso le caserme di polizia che sfugge a qualsiasi controllo.

 

4) Disposizioni in materia di protezione internazionale

La legge Salvini ha ampliato le fattispecie di reato che,  in caso di la condanna definitiva, causano il diniego o la revoca della protezione internazionale (status di rifugiato e della protezione sussidiaria).

L’esclusione  e la revoca dalla protezione internazionale prevista dagli artt. 12, comma 1, lettera c)  e 16, comma 1 lett. d-bis, prima limitata alle ipotesi di condanna definitiva per i delitti di maggiore allarme sociale previsti dall’art. 407, comma 2 lett. a) del  codice procedura penale (strage, associazione mafiosa, delitti commessi per con modalità mafiose o per agevolare un’associazione mafiosa, rapina aggravata ed estorsione aggravata, tentata o consumata, riduzione in schiavitù, violenza sessuale aggravata,  detenzione di ingente quantità di  stupefacenti, ecc),  viene estesa ad altri reati di minore portata ed espressione della micro criminalità di strada: violenza o minaccia a P.U.; lesioni personali aggravate e tutte le fattispecie di furto aggravato di cui al primo comma dell’art. 625 codice penale (il testo è stato modificato in senso peggiorativo con l’emendamento del Senato in quanto il decreto prevedeva originariamente solo l’aggravante  del possesso di armi, di cui al primo comma n. 3 dell’art. 625 C.P.).

Inoltre il decreto stabilisce che in alcuni casi, come per la detenzione a fine di spaccio di sostanze  stupefacenti (art. 407 n. 6 c.p.p.), ai fini dell’esclusione o della revoca della protezione internazionale, abbia rilievo anche l’ipotesi non aggravata dall’ingente quantità.  Anche una condanna definitiva a pena lieve per detenzione a fine di spaccio di droga leggera potrebbe dunque ostacolare la protezione di stranieri esposti a serio rischio nel caso di allontanamento dal nostro Stato.

L’emendamento approvato dal Senato amplia inoltre le ipotesi di diniego della protezione internazionale stabilendo che essa  vada negata quando il richiedente  non abbia “fondati motivi di  temere  di essere perseguitato o non corra seri rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni“  in una parte del territorio di origine (disposizione aggiunta all’artt. 32 de decreto legislativo n. 25/2008).

Altra novità è costituita dalla sospensione della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale nell’ipotesi in cui il richiedente sia sottoposto a procedimento penale per uno dei reati sopra menzionati. In tali casi la Commissione territoriale sospende l’esame della domanda ed il richiedente ha l’obbligo di lasciare il territorio nazionale.

In caso di assoluzione con sentenza definitiva  entro 12 mesi potrà chiedere la riapertura del procedimento.

 

5) Eliminazione degli SPRAR per i richiedenti protezione internazionale

Il decreto riserva esclusivamente ai “titolari” di protezione internazionale e ai minori non accompagnati  il sistema di integrazione e inclusione sociale previsti dagli  SPRAR  (sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati di cui all’art. 14  decreto L.vo 142/2015 ).

Lo SPRAR è l’unica forma di accoglienza gestita finanziariamente dallo Stato e attuata, su base volontaria, dai Comuni. Nell’ottica di un’accoglienza tesa a costruire e favorire l’integrazione dello straniero nella comunità locale, i richiedenti protezione internazionale ed i titolari, vengono ospitati in piccole strutture nelle quali si attuano  concreti progetti di carattere formativo, culturale e lavorativo  (l’esempio virtuoso, ormai noto, è costituito dal modello attuato dal Comune di Riace).

Eliminata questa opportunità, i richiedenti potranno essere destinati nel breve periodo ai CPR e poi ai CAS (centri di accoglienza straordinaria) che sono megastrutture in mano a associazioni o cooperative private, dove regna il totale abbandono, l’assenza di copertura legale e giurisdizionale alle restrizioni della libertà di movimento, la cui definizione è lasciata alle prefetture (alcune prevedono il divieto di allontanamento dalle 22 alle otto del mattino senza alcun provvedimento dell’Autorità Giudiziaria).

Sono luoghi di detenzione affidati all’arbitrio dell’Amministrazione, privi di controllo da parte della magistratura e facilmente soggette ad infiltrazioni di  organizzazioni  criminali i cui affari fioriscono grazie al reclutamento di mano d’opera di stranieri costretti all’emarginazione e alla povertà.

L’emendamento approvato dal Senato introduce, infine, una nuova ipotesi di reato nei confronti dello straniero destinatario del provvedimento di respingimento previsto dall’art. 10  D.L.vo n.286/98 (T.U. immigrazione), che sia rientrato senza autorizzazione del Ministro dell’interno nel territorio dello Stato .  In tal caso è prevista la pena da uno a quattro anni, l’espulsione e l’immediato accompagnamento alla frontiera.

Si applica la pena da uno a cinque anni allo straniero già denunciato per tale reato ed espulso, che abbia fatto reingresso nel territorio dello Stato.

In sostanza si applica la medesima disciplina prevista dall’art. 13 c. 13 T.U. immigrazione per i casi di rientro dello straniero raggiunto da un provvedimento di espulsione.

Si assiste dunque all’allarmante estensione delle ipotesi di reato con conseguente progressiva criminalizzazione dello status di clandestino .

***

6) Legge Salvini – Novità in materia di sicurezza pubblica e urbana-

Il decreto, nella parte relativa alla sicurezza pubblica e urbana, ripropone, accentuandola, la linea della repressione del conflitto sociale, già affermata con i pacchetti sicurezza del 2008 e 2009 e con il decreto Minniti-Orlando[4].

La repressione  e il carcere sono ancora una volta le uniche risposte che il potere politico offre ai problemi della marginalità sociale, dell’insicurezza sociale e della lotta per l’affermazione dei diritti primari a favore delle classi più deboli. La linea di tendenza fortemente repressiva ed autoritaria è ancora più marcata negli emendamenti al decreto approvati dal Senato:

estensione dell’ambito di applicazione del DASPO urbano ai presidi sanitari” (oltre che alle aree destinate “allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli”:

nell’art. 21 del decreto vengono inseriti i presidi sanitari nell’elenco delle aree urbane che possono essere individuate dai regolamenti di polizia urbana (come stabilito dall’art art. 9 comma 3 del  decreto Minniti-Orlando), ai fini dell’applicazione delle misure previste dagli artt. 9 e 10 del decreto Minniti-Orlando: divieto di stazionamento, ordine di allontanamento e divieto di accesso (DASPO), con la conseguente applicazione delle sanzioni e delle misure di prevenzione personali previste in caso di trasgressione.

E’ una disposizione normativa di portata gravissima, che esprime in tutta la sua ampiezza l’impostazione autoritaria della legge ed il progetto politico di marginalizzare in modo definitivo le fasce più deboli della popolazione alle quali, in nome della “sicurezza” e del “decoro” urbano, si vuole persino interdire l’esercizio di un diritto inviolabile, quale quello di accedere ai luoghi di cura.  Tale aberrante disposizione si pone in aperto contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e solidarietà sociale e va a comprimere il diritto alla salute, riconosciuto dall’art. 32 della Costituzione come “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”.

– Nell’emendamento approvato dal Senato viene inoltre introdotto il reato di violazione del DASPO: il contravventore al divieto di accesso nelle aree urbane previamente individuate è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno (disposizione aggiunta al comma 2 dell’art. 10).

La pena è da uno a due anni nell’ipotesi di soggetto condannato con sentenza definitiva o confermata in grado di appello  negli ultimi 5 anni per reati contro la persona o il patrimonio. (disposizione aggiunta al comma 3 dell’art. 10).

Dunque, oltre all’applicazione delle misure di prevenzione del foglio di via obbligatorio e avviso orale, già previste dal decreto Minniti-Orlando, la violazione del DASPO costituirà addirittura reato, in coerenza con la progressiva estensione della repressione penale.

Disposizioni in materia di blocco stradale: abrogata la norma che prevedeva solo una sanzione amministrativa nel caso di blocco di strada ordinaria ( era punito con la sanzione penale solo il blocco di strada ferrata).

È prevista la punizione con la pena da uno a 6 anni  per “chiunque, al fine di impedire od ostacolare la  libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria  o ferrata  o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata.

E’ evidente l’obiettivo di  criminalizzare i “picchetti” e reprimere il diritto di manifestare il dissenso.

– Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili.

Con l’emendamento approvato dal Senato viene sostituito l’art. 633 codice penale:

aumento della pena della reclusione da uno a tre anni congiunta alla multa da euro 103 a 1032 nell’ipotesi del I^ comma: “chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto è punito, a querela di parte, con la pena da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a 1032” (l’originaria formulazione della norma incriminatrice prevedeva una pena fino a due anni e alternativamente la pena della reclusione o della multa).

La pena è da due a quattro anni,  la multa da 206,00 euro a 2.064,00 e si procede d’ufficio “se il fatto è commesso da più di cinque  persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata”.

Nell’ipotesi in cui il fatto sia commesso da due o più persone la pena per i promotori o organizzatori è aumentata.   

L’emendamento è fortemente peggiorativo persino rispetto alla previsione del testo originario.

Fatto gravissimo, che dà la misura della torsione autoritaria, è costituito dalla circostanza che per la individuazione degli organizzatori e promotori, è data agli organi inquirenti la possibilità di ricorrere alle intercettazioni telefoniche o di altra forma di telecomunicazione  (modifiche all’art. 266 lett. f-ter del codice di procedura penale) .

Condanna alle spese in caso di soccombenza nel procedimento di Impugnazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale (è bene sottolineare che negli anni si è assistito ad un aumento dell’applicazione di tale misura di prevenzione nei confronti di chi abbia sostenuto lotte sociali per l’affermazione dei diritti fondamentali quale quello alla casa): in caso di conferma del decreto applicativo disposto dal Tribunale, la Corte di Appello porrà a carico della parte privata  (che ha impugnato)  il pagamento delle spese processuali.

Chiaro l’intento di limitare la tutela giurisdizionale ostacolando l’accesso al grado di appello ai meno abbienti.

–  Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico intrattenimento: “per ragioni di sicurezza” il questore può disporre il divieto di accesso in detti locali o il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze di essi nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o nei locali di pubblico intrattenimento, per delitti non colposi contro la persona e il patrimonio, nonché per il reato di violazione della legge sugli stupefacenti (art. 73 t.u. 309/90).

Il divieto può essere disposto persino nei confronti dei minorenni che abbiano compiuto quattordici anni;

Introduzione del reato  di esercizio molesto dell’accattonaggio: è punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da 3.000 a 6.000 euro, chiunque eserciti l’accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà;

Divieto di eseguire la misura cautelare degli arresti domiciliari presso un immobile occupato abusivamente. Alle persone prive di un domicilio non verrà dunque offerta un’alternativa alla custodia cautelare in carcere, pur in presenza dei presupposti che ne legittimerebbero l’applicazione;

Accesso al CED del Ministero dell’Interno: nei Comuni con popolazione superiore a centomila abitanti il diritto di accesso ai dati e alle informazioni conservate nel Centro Elaborazione Dati  del Ministero dell’Interno, prima riservato esclusivamente alla polizia giudiziaria e di Stato, viene esteso agli agenti della  polizia municipale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, al fine di “ verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio” esistenti nei confronti delle persone controllate nel corso dei servizi di polizia stradale.

Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle Polizie Municipale nei Comuni con popolazione superiore a centomila abitanti.

 

Conclusioni

La legge Salvini è l’ultima tappa di un lungo percorso politico, che ha avuto inizio una ventina di anni fa con la nascita delle politiche di sicurezza urbana ma che affonda le sue radici in visioni e rappresentazioni della società elaborate in fasi storiche precedenti, e in particolare nell’Italia liberale e nel periodo fascista. Si tratta, in sintesi, di un progetto di controllo sociale che prevede l’impiego di specifici strumenti per disciplinare categorie di persone considerate pericolose o sgradite. Uno spartiacque nel rapporto tra conflitto sociale e governi di questo paese. Un ulteriore provvedimento emergenzialistico, che altro non è se non una risposta del neoliberismo in salsa italiana, rappresentato dalle ventate di populismo che devono molto del proprio successo alla paura e alla percezione di insicurezza. Tuttavia in questo caso la strategia è più fine: non punta solamente ad un tornaconto elettorale facendo “ammalare di terrore” e pompando odio sociale, ma individua e colpisce precisi soggetti. Ovvero tutti coloro che per l’uno o per l’altro motivo rappresentano presenze disarmoniche e incompatibili con lo spazio sociale. Ma a ben vedere, dietro non vi è solo una questione estetica, moralizzante e paternalistica puntata sulla sicurezza e sul decoro. Vi è piuttosto una strategia ben precisa di attacco repressivo contro tutta una grande fascia di composizione sociale a cui non possono essere garantiti diritti, reddito e assistenza. Una volta individuate le classi laboriose a cui possono essere elargite elemosine (sia sul piano dei diritti che del reddito) senza inceppare la “legge del valore”, per tutti gli altri, la “feccia”, non c’è più posto: per questo bisogna attivare dei violenti meccanismi di espulsione e neutralizzazione.

Sulla scia di questa cultura forcaiola il governo vuole mandare anche un messaggio chiaro alle forze dell’ordine, incoraggiandole ad adottare un approccio repressivo nei confronti di categorie già vulnerabili, ora anche indesiderabili.

Ma il decreto Salvini non colpisce solo il migrante, il povero, il marginale, ma anche la possibilità di reazione ed organizzazione collettiva.

Chi occupa una casa, chi si organizza per resistere ad uno sfratto dovrà subire d’ora in poi un maggior livello di violenza, e questo non riguarda solo i classici ceti ‘marginali’, ma ampie fasce di ex ceto medio proletarizzato dalla crisi che non riesce più a sostenere mutui o affitti.

Ovviamente, le disposizioni sugli sgomberi valgono anche per gli spazi occupati non abitativi.

Ulteriori disposizioni possono colpire direttamente chi lotta attuando, per esempio blocchi ferroviari o picchetti.

Più in generale, si agisce contro fenomeni generici di ‘turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici‘, e in questa definizione può ricadere qualsiasi tipo di protesta, andando ad ampliare le norme già previste nel precedente pacchetto sicurezza (decreto Minniti/Orlando) che prevedeva la possibilità dell’arresto in flagranza in differita (entro 48 ore) per reati avvenuti in occasione di manifestazioni pubbliche ripresi da telecamere e in immagini fotografiche, estendendo ai presidi e cortei quanto già previsto per gli stadi.

Che si tratti dunque di gestione militare della piazza, o della creazione di una sorta di ‘diritto amministrativo del nemico’ (il potere di ordinanza dei sindaci contro determinati soggetti sociali) da affiancare a quello penale, l’obiettivo è sempre quello di colpire le figure conflittuali o potenzialmente tali in vista di un aggravamento della crisi.

Prevedono, evidentemente, che essa si evolverà in maniera particolarmente grave, se affinano strumenti così sproporzionati rispetto alla reale entità del conflitto e della capacità di organizzazione di chi si oppone.

Prevedono, evidentemente, che l’estendersi dell’esercito industriale di riserva non si incontrerà mai più con nessuna rivoluzione industriale in grado di assorbirlo, e si attrezzano per rispedirlo altrove.

Prevedono, evidentemente, che il capitale in crisi di valorizzazione, spingerà gradualmente l’espropriazione oltre i limiti posti dal minimo vitale di masse sempre più consistenti di persone e si attrezzano per neutralizzarne la reazione.

Loro si organizzano. E noi?

Nei prossimi mesi sarà quanto mai necessario reimmaginare le parole e le pratiche che ci permettano di costruire un’efficace contronarrazione a quella del governo pentaleghista, dei media ma anche dell’opposizione del Pd. Stanno provando a chiudere definitivamente in un angolo tutta la movimentazione sociale diffusa che esiste, sebbene frammentata, e che incrocia quotidianamente il forte dissenso nei confronti di un sistema violento e prevaricatore.

I prossimi mesi saranno un banco di prova importante per la nostra capacità di uscire da quell’angolo. E’ compito di tutte e tutti quello sforzo di immaginazione necessario a riaprire il campo, a riprenderci l’agibilità che ci vorrebbero sottrarre, nelle lotte di tutti i giorni così come nella ridefinizione di pratiche e discorsi intellegibili che possano generare la moltiplicazione e l’allargamento di quei conflitti che ogni giorno produciamo.

Per questo, alle iniziative e agli approfondimenti da promuovere per comprendere la portata di queste politiche securitarie, abbiamo necessità anche di smontare la criminalizzazione delle lotte a cui troppo spesso la stampa fa da cassa di risonanza. Ma soprattutto abbiamo bisogno di strumenti che ci permettano di rispondere agli attacchi che verranno, anche attraverso strumenti di difesa come la costruzione di un gruppo di assistenza legale e di una cassa di resistenza per le spese legate a provvedimenti repressivi.

Tavolo Carcere e giustizia Potere al Popolo

 

 

[1] introduzione, nel ‘92, dell’art. 4 bis e dell’art. 41 bis secondo comma e successive modifiche O.P., ampliamento delle fattispecie di reato, innalzamento dei limiti di pena edittali, i numerosi interventi legislativi in tema di prescrizione, le limitazioni di accesso ai benefici penitenziari. Questo sviluppo, pur nelle contraddizioni che lo attraversano, è esemplificato dal passaggio dalla mancata riforma penitenziaria del governo Gentiloni alla sprezzante risposta dell’attuale governo alla sentenza della Corte Europea sui diritti umani (caso Provenzano). La “linea della carcerazione” e “certezza della pena” sono le bandiere sventolate dalla politica securitaria del governo.

[2] Vedi paragrafo successivo di approfondimento sul decreto Salvini

[3] vedi nota 4 (decreti Minniti-Orlando) contenuta nel paragrafo di approfondimento  sul DL Salvini

[4] DECRETO MINNITI-ORLANDO N.14/207 IN TEMA DI “ SICUREZZA URBANA”

La tutela della “sicurezza urbana”, con il decreto Minniti-Orlando, ha costituito un’ulteriore occasione, di carattere “emergenziale”, per  l’adozione  di misure repressive e di controllo capillare del territorio da attuare anche attraverso “l’installazione di sistemi di videosorveglianza” .

In nome della sicurezza cittadina e del decoro urbano si è andato a colpire, ancora una volta, da una parte la delinquenza di strada e dunque quella microcriminalità prodotta dallo stato di bisogno in cui versano le fasce più deboli della popolazione (emarginati, extracomunitari dediti al commercio di prodotti contraffatti, tossicodipendenti dediti allo spaccio al minuto, le persone prive di una abitazione), dall’altra i “reati sociali”  e di opposizione al sistema politico tramite misure repressive o interdittive. Al di là di generiche affermazioni di principi di solidarietà e di inclusione sociale, che  vorrebbero farlo apparire permeato dalle idealità della  sinistra,  il decreto Minniti-Orlando si  è spinto oltre le misure repressive previste dalle precedenti leggi emergenziali, introducendo novità allarmanti  –ordine di allontanamento da spazi pubblici, divieto di accesso negli stessi, misure di prevenzione in caso di reiterate violazione, estensione dell’arresto in flagranza, ecc–  secondo un’ottica che tendenzialmente si muove nella direzione di trasformare le nostre città  in “regimi disciplinari illiberali sottoposti ad una vigilanza capillare e invasiva della polizia”.

I patti per l’attuazione della sicurezza urbana” tra sindaci e prefetti, previsti dal decreto,  hanno come obiettivo quello della prevenzione dei fenomeni di “criminalità  predatoria”  e la tutela del “decoro” urbano, per il cui raggiungimento sono stati introdotti gli istituti dell’ordine di allontanamento da aree previamente individuate ed il divieto di accesso in dette aree nei confronti di coloro che reiteratamente abbiano violato tale ordine, prevedendo anche l’applicazione delle misure di prevenzione di competenza del Questore (foglio di via e avviso orale)  nei confronti di coloro che reiteratamente trasgrediscono il divieto di frequentazione dei luoghi indicati dalla legge o dai regolamenti locali.

In particolare, l’art. 9 del decreto sancisce che  è  stabilita la sanzione amministrativa  pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 300,00 nei confronti di chi, in violazione dei divieti di stazionamento o occupazione di spazi a rischio sicurezza o aree individuate dai regolamenti di polizia urbana su cui insistono musei, parchi archeologici, complessi monumentali o altri luoghi di cultura interessati da consistenti flussi turistici, oppure aree interne  di infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale e extraurbano,  ponga in essere condotte che “ impediscono l’accessibilità e la fruizione” delle predette aree. Contestualmente alla sanzione pecuniaria, al trasgressore viene ordinato l’allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto. L’ordine di allontanamento, come specificato nell’art. 10, cessa l’efficacia trascorse quarantotto ore dall’accertamento del fatto e la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 9 pari al doppio.

Introduzione del DASPO urbano:  L’art. 10 comma 2 stabilisce che in caso di reiterata violazione dell’ordine di allontanamento ( di cui all’art. 9 ), il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con un provvedimento non superiore a 6 mesi, il divieto di accesso ad una o più aree di cui sopra.

La durata del divieto di accesso  non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a 2 anni, se  il responsabile è persona condannata con sentenza definitiva o confermata in appello negli ultimi 5 anni per reati contro la persona o il patrimonio.

E’ una normativa che fa espresso riferimento alla legge N. 401/89  sul divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono  manifestazione sportive (DASPO). Il divieto, prima limitato a tassative condizioni  che presupponevano la denuncia o la condanna per determinati reati o la commissione di atti  di violenza nel corso di competizioni sportive,  con L. 146/2014 è stato esteso  anche alle persone che per il loro comportamento, ovvero per la reiterata applicazione nei loro confronti  del divieto previsto dallo stesso articolo, debbano ritenersi dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l’incolumità delle persone in occasione e a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive”.

Il decreto prevede inoltre l’stensione dell’ambito di applicazione delle misure di prevenzione personali:  coloro che reiteratamente trasgrediscono il DASPO urbano diventano possibili destinatari delle misure di prevenzione personali di competenza del Questore (foglio di via obbligatorio e dell’avviso orale) quali soggetti pericolosi che si “ ritiene” vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose” ( art. 1 lett. c) decreto legislativo n. 159/2011, modificato dal decreto Minniti-Orlando)

Si assiste ad un allarmante e progressivo restringimento degli ambiti di libertà individuale e collettiva dei cittadini attraverso l’invasività della categoria della “pericolosità sociale”; categoria che prescinde dalla commissione di reati e che viene usata sempre più spesso per reprimere comportamenti di disubbidienza civile e di solidarietà nelle lotte sociali.

Infine, analogamente a quanto avviene per il Daspo sportivo, viene esteso il concetto di “stato di flagranza” che legittima l’arresto nei confronti dei  partecipanti a manifestazione di piazza, qualora questi provochino problemi di sicurezza commettendo   reati con violenza alle persone o alle cose.  Lo stato di flagranza, anche se il partecipante alla manifestazione non viene colto  nell’atto di commettere il reato  sarà sempre applicato con conseguente arresto obbligatorio quando “ colui  il quale, sulla base della documentazione video-fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e non oltre le 48 ore dal fatto”.

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