
La Commissione di Garanzia ha approvato all’unanimità il suo Regolamento. Lo mette a disposizione delle compagne e dei compagni di Potere al Popolo, ricordando che l’indirizzo da utilizzare per contattarla è il seguente: commissionegaranzia@poterealpopolo.org
Art. 1: Costituzione della Commissione
- Composizione
La Commissione di Garanzia di Potere al Popolo! è composta da undici membri eletti dall’Assemblea Nazionale tra coloro che hanno riportato il maggior numero di voti su due liste divise per genere. I membri rimarranno in carica 2 anni.
- Operatività, revoche e sostituzioni
I membri della Commissione di Garanzia possono essere revocati dall’Assemblea Nazionale, dopo ampio dibattito e votazione a maggioranza (50%+1 dei votanti).
In caso di dimissioni di un membro effettivo o di impedimento a svolgere le funzioni della carica o qualora un componente della Commissione faccia registrare tre (3) assenze ripetute e ingiustificate o reiterate inadempienze che pregiudichino il corretto l’esercizio della sua funzione statutaria, la Commissione interviene con richiamo formale alla necessità di compiere il proprio dovere in un termine dato. Di fronte al superamento di tale termine, o al ripetersi delle omissioni, la Commissione può deliberare la decadenza del suo componente inadempiente.
Per la sostituzione di membri decaduti si provvede mediate una nuova votazione, com’è previsto per i membri del Coordinamento. Qualora più membri della Commissione fossero dimissionari o decaduti, la Commissione resterà pienamente operativa e titolare dei compiti ad essa assegnati con un minimo di sette membri.
Art. 2: Modalità di Funzionamento
- Convocazione
Il Presidente convoca la Commissione di Garanzia in seduta plenaria con almeno cinque giorni di anticipo.
La convocazione avviene mediante strumenti di comunicazione certi e concordati con la Commissione.
La Commissione può decidere anche di riunirsi periodicamente in una data concordata e prefissata. Per le riunioni è prevista anche la modalità in streaming.
- Delibere
La Commissione è regolarmente costituita con la presenza di almeno sette membri. Essa delibera a maggioranza dei voti disponibili consentendo che si partecipi al voto in remoto.
Se per motivi eccezionali e urgenti il presidente non potesse partecipare alla riunione si eleggerà un membro della commissione che ne farà le veci.
In caso di parità tra voti favorevoli e voti sfavorevoli, prevale il voto del Presidente.
2.3 Designazioni interne
La Commissione di Garanzia nella sua prima seduta elegge un/una Presidente e un/una Segretario/a, scelti tra i suoi membri ed eletti con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art. 3 – Competenze
3.1 Compiti di vigilanza e sanzione
La Commissione di Garanzia è l’organo incaricato di vigilare per il rispetto dei diritti delle persone iscritte all’Associazione e per il rispetto dei principi fondamentali e le norme di funzionamento dell’organizzazione.
Essa interviene per sanzionare il comportamento degli associati e li esclude per motivi di manifesta indegnità o di incompatibilità con il senso del progetto.
La Commissione di Garanzia vigila sulla concordanza dell’azione di membri ed organi dell’Associazione con lo Statuto, i regolamenti e gli accordi previamente stabiliti.
3.2 Presidenza e segreteria
Al Presidente tocca convocare e presiedere la Commissione, coordinarne il lavoro, curare il rapporto con il Coordinamento Nazionale.
Al Segretario spetta la redazione dei verbali delle sedute, la raccolta della documentazione e la custodia degli atti prodotti dalla Commissione.
3.3 Partecipazione agli Organi Statutari
Il Presidente della Commissione di Garanzia o, in sua assenza, un altro membro dalla Commissione incaricato, partecipa di diritto ai lavori del Coordinamento Nazionale, durante i quali può prendere la parola, ma non ha diritto di voto.
I membri della Commissione di Garanzia, possono essere presenti ai lavori del Coordinamento Nazionale in qualità di osservatori
3.4 Regolamento della Commissione
La Commissione definisce e delibera il presente Regolamento che, una volta approvato, potrà essere modificato con la maggioranza dei due terzi dei Componenti.
Art. 4 – Attività
4.1 Attivazione della Commissione
La Commissione di Garanzia ha l’obbligo di procedere, su segnalazione di singoli iscritti, di organismi del Movimento o di propria iniziativa, all’esame dei casi per i quali viene richiesto un parere secondo quanto previsto dallo Statuto Pap e dall’art. 3.1 del presente regolamento.
Il singolo iscritto può sempre adire la Commissione quando ritenga violato, compresso o mortificato un proprio diritto. Qualora invece si intenda agire contro altri perché si pensa che stiano violando lo Statuto o assumendo comportamenti scorretti, illeciti o incompatibili con le nostre regole associative occorre che il ricorso sia sostenuto da un numero minimo di tre (3) associati.
Le richieste di attivazione devono essere sempre circostanziate e verificabili.
La commissione di Garanzia può decidere di non accettare una segnalazione ove si sia già deciso su una segnalazione analoga.
4.2 Attività istruttorie
Espletata ogni necessaria attività istruttoria e sentite le parti, la Commissione ha facoltà di archiviare il caso o di avviare un procedimento disciplinare; se accoglie l’istanza può disporre atti istruttori, accedere alla documentazione associativa, acquisire pareri, ascoltare testimonianze.
La Commissione di Garanzia può articolarsi in sottocommissioni per espletare azioni specifiche o istruttorie che andranno relazionate alla Commissione in seduta plenaria.
4.3 Criteri di presa in esame delle segnalazioni
Il Presidente programma l’esame dei casi seguendo il criterio cronologico, dettato dalla data di segnalazione o di rilevazione del caso.
Qualora la metà più uno dei componenti della Commissione di Garanzia ritenga che i fatti segnalati o autonomamente rilevati siano così rilevanti che un ritardo nelle decisioni possa procurare danni gravi all’immagine del Movimento o rendere irrimediabile il danno, la Commissione può decidere per motivi di urgenza di dare la precedenza al caso, decidere misure cautelari e avviare immediatamente il procedimento disciplinare.
In via eccezionale, qualora sia impossibile riunire tempestivamente la Commissione, il Presidente è obbligato ad informare (via email o PEC) tutti i membri della commissione che quanto prima e comunque entro 48 ore sono tenuti ad esprimersi con gli stessi mezzi. Soltanto in ultima istanza, osservato l’obbligo di informazione collegiale, la Commissione decide a maggioranza delle risposte ricevute.
Alla prima riunione e in ogni caso entro 30 giorni dalla loro adozione, i provvedimenti devono essere sottoposti a ratifica della Commissione.
4.4 Comunicazione delle delibere
Ogni parere o decisione è notificata ai richiedenti o agli interessati in forma scritta e motivata. La Commissione di Garanzia ha l’obbligo di pronunciarsi o deliberare nel termine massimo di 60 giorni dalla data di richiesta del parere o dall’apertura del procedimento disciplinare. Con decisione motivata, la Commissione di Garanzia può rinviare di ulteriori 60 giorni la sua decisione.
Le delibere della Commissione di Garanzia sono immediatamente esecutive.
4.5 Riservatezza degli atti
Gli atti relativi al funzionamento interno della Commissione sono riservati, l’accesso a tali atti è consentito solo ai suoi componenti. I membri della Commissione sono tenuti alla massima riservatezza.
4.6 Provvedimenti disciplinari
La Commissione può intervenire per sanzionare il comportamento degli associati o per escluderli, per motivi di manifesta indegnità o di incompatibilità con il senso del progetto.
Le sanzioni, secondo la gravità del caso, sono le seguenti:
- il richiamo scritto;
- la sospensione dell’iscrizione e quindi l’allontanamento temporaneo dagli eventuali incarichi nell’Associazione;
- la revoca dell’iscrizione e la decadenza definitiva da ogni incarico o ruolo.
- lo scioglimento di un “gruppo di azione” o di una “assemblea territoriale” qualora sia in grave contrasto con quanto sancito nello statuto
Art. 5 – Facoltà di impulso e applicazione dello Statuto
Qualora riscontri casi di inerzia del Coordinamento Nazionale in relazione all’attività di attuazione dello Statuto, la Commissione ha potere d’impulso, essa può, su richiesta degli iscritti o di propria iniziativa, far pervenire pareri agli organi politici, sottolineare problemi, chiedere adempimenti statutari.
Ps: La Commissione attuale ritiene che l’incarico di componente della Commissione di Garanzia sia incompatibile con incarichi o ruoli legati all’attività del Movimento. La candidatura a cariche amministrative o elettive, dunque, dovrebbe comportare la decadenza dal ruolo di componente della Commissione. Poiché non è nella disponibilità della Commissione di Garanzia di assumere decisioni regolamentari diverse da quelle dello Statuto – che non contempla questa incompatibilità – la Commissione propone di introdurla in Statuto quando quest’ultimo andrà alla prevista “verifica” di congruità sui singoli punti.
Virginia Amorosi, Giuseppe Aragno, Biagio Borretti, Didier Contadini, Federica Illiano, Pierluigi Luisi, Monica Natali, Francesco Piccioni, Massimiliano Tresca, Giulia Venia, Mariarachele Via.