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IL DDL ANTIDELOCALIZZAZIONI IN OTTO PUNTI

IL DDL ANTIDELOCALIZZAZIONI IN 8 PUNTI

1. Perchè una legge contro le delocalizzazioni.

Bekaert, Embraco, Whirlpool Napoli, GKN, SaGa Coffee, Almaviva, Gianetti ruote sono alcune delle imprese che in questi ultimi anni hanno chiuso i loro siti produttivi in Italia per cercare condizioni più vantaggiose economicamente in altri paesi. Un trend che prosegue e che secondo il rapporto Istat ha portato 700 imprese medio-grandi tra il 2015 e il 2017 a trasferire attività o funzioni aziendali all’estero. Le conseguenze di queste scelte operate da grandi multinazionali o fondi finanziari, che inseguono i bassi salari e mirano ad un ritorno immediato del valore dei loro titoli sul mercato azionario, sono spesso catastrofiche per i lavoratori impiegati e per le ricadute sull’ecosistema economico dei centri urbani, specie di quelli più piccoli, oltreché sull’indotto di piccola e media impresa e sulla relativa forza lavoro impiegata, che si genera attorno agli stabilimenti più grandi per fornire servizi o semilavorati utili al ciclo produttivo.

Di fronte a tanta spregiudicatezza però il nostro ordinamento risulta sprovvisto del tutto o quasi di forme incisive di tutela dei livelli occupazionali e produttivi del Paese. Ciò è dovuto al consolidarsi dell’idea di uno Stato, che ritiratosi ormai quasi del tutto dalla partecipazione attiva nell’economia, possa giocare solo un ruolo: fare da bancomat delle imprese. Così assistiamo spesso ad un processo in tre fasi: prima le grandi imprese ottengono denaro pubblico sotto forma di incentivi, sgravi fiscali, prestiti garantiti e simili promettendo di mantenere i livelli occupazionali, successivamente minacciano di chiudere la produzione, cosicché lo Stato offre loro ulteriori denari per mantenere il sito produttivo funzionante, e successivamente, quando le aziende hanno finito di spremere tutto il denaro pubblico, il know how acquisito o sperimentato nell’azienda, occupato definitivamente i settori di mercato strategici, collocano a spese dello Stato i lavoratori e le lavoratrici in cassa integrazione — preludio del licenziamento collettivo.
Non è un caso che il nostro ordinamento in materia di licenziamenti collettivi, ormai vecchio di trent’anni, sia per nulla adeguato al dirompente fenomeno dell’internazionalizzazione avvenuto tra il 2001 e il 2006. La legge che regola i licenziamenti collettivi n 223 del 1991 difatti affronta marginalmente la questione del “licenziamento collettivo per cessazione di attività”, ossia delle chiusure di unità produttive. Essa non pone nessun obbligo all’impresa, se non quello di avviare delle consultazioni e procedure di raffreddamento della vertenza per trovare ipotetiche soluzioni che, se non trovate, ossia nel 99% dei casi, non vincolano le imprese in alcun modo ad interrompere la procedura di licenziamento.

Ciò ha come conseguenza non solo una perdita netta di posti di lavoro, con i loro strascichi personali, in termini di disoccupazione, di storie personali e collettive interrotte, ma anche una perdita di forza contrattuale da parte della classe lavoratrice, che, essendo sottoposta alla spada di Damocle delle delocalizzazioni, è spinta ad accettare condizioni di lavoro peggiorative pur di mantenere il posto di lavoro. Quante volte ci hanno detto che imporre troppe regole alle imprese rischia di “disincentivare gli investimenti?”. Sono trent’anni che, pur di renderci “attrattivi”, i salari italiani restano al palo (anzi, secondo Ocse addirittura diminuiscono), eppure le delocalizzazioni proseguono indisturbate. Se si lascia loro estrema libertà, le imprese troveranno sempre il modo di metterci in concorrenza con qualcun altro, in qualche paese diverso dal nostro, disposto ad essere pagato di meno pur rendersi più “attrattivo”: è un cane che si morde la coda.

Esiste infine un altro problema connesso alle delocalizzazioni: il tessuto tecnologico e produttivo, il know-how inscritto nel corpo e nella testa di grandi comunità di lavoratori, sono perdite che inficiano enormemente la capacità del nostro paese di dotarsi di una strategia industriale, oggi necessaria per affrontare la transizione ecologica in settori importanti come l’edilizia o la mobilità.

Crediamo che di fronte all’accelerazione delle chiusure di unità produttive avutasi con la pandemia, sia ormai improrogabile l’introduzione di una nuova normativa, che imponga il rispetto dei principi Costituzionali quali l’art 41 e 4, ossia rispettivamente della tutela dell’interesse collettivo quale limite alla libertà di iniziativa economica, e del diritto al lavoro quale caposaldo della Repubblica. Una normativa che è ancora più importante, poiché non è stata scritta in un asettico ufficio parlamentare, bensì di fronte ai cancelli della GKN di Firenze, dove da mesi gli operai stanno difendendo con le unghie e con i denti i loro 500 posti di lavoro e la loro dignità. Siamo fieri che il team legale del Telefono Rosso e Matteo Mantero, senatore di Potere al popolo! si siano posti al servizio di questo coraggioso gruppo di lavoratori e lavoratrici.

Questo disegno di legge è prima di tutto il loro, e rappresenta, insieme al loro esempio di determinazione, un avanzamento importante per tutta la classe lavoratrice di questo paese.

2. A chi si applica questa legge.

La legge si applica a tutte le imprese che impiegano più di 100 lavoratori e che intendano chiudere un’unità produttiva (art?). È stato scelto di fissare a 100 la soglia dimensionale perché la procedura prevista in questa legge è particolarmente onerosa e difficilmente potrebbe essere assolta da imprese di minori dimensioni. Di contro, una soglia dimensionale superiore avrebbe escluso dal campo di applicazione la maggior parte delle imprese esistenti in Italia, pur sempre caratterizzata dalla preponderanza di imprese di medio piccole dimensioni.
È importante notare come nel computo dei 100 lavoratori non vengono inclusi i soli “dipendenti” diretti dell’impresa (ossia quelli assunti come lavoratori subordinati, direttamente dall’azienda) ma tutti i lavoratori a qualsiasi titolo occupati e impiegati nella stessa (quindi anche i lavoratori somministrati e gli eventuali collaboratori dell’azienda). In questo modo si considerano gli effetti sociali reali della chiusura di un’unità produttiva, che non riguardano solo chi formalmente è alle dirette dipendenze di quest’ultima ma anche a chi, a vario titolo, vi è effettivamente occupato e comunque dipende dalla continuità produttiva della stessa. (esempio)
Dunque, se un’impresa impiega più di 100 lavoratori e intende chiudere un’unità produttiva non può più, come era prima di questa legge, aprire direttamente la procedura di licenziamento collettivo per cessazione attività ma è obbligata a seguire l’iter procedurale previsto all’interno di questo articolato.
Si è peraltro ritenuto di obbligare al rispetto dalla nuova procedura anche imprese eventualmente in situazione di squilibrio economico patrimoniale. Ci siamo resi conto, infatti, che le “crisi” di impresa (salvo quelle, più gravi, che già sono disciplinate dalle procedure di liquidazione giudiziale) sono facilmente manipolabili dalle aziende, che spesso alternano i loro dati in bilancio proprio per fingere una sofferenza economica (e quindi legittimare, anche politicamente, la loro chiusura) che in realtà non esiste. (esempio GKN)
Ovviamente non siamo degli illusi. Siamo ben coscienti che talvolta le crisi di azienda sono reali e che non ci sono margini concreti per continuare a produrre, neppure mutando la compagine aziendale che dirige l’azienda. Abbiamo ritenuto però che la valutazione circa l’esistenza o meno di una effettiva sofferenza economica e delle conseguenze che ne derivano debba avvenire da parte dell’autorità pubblica che, in fase di valutazione del Piano di cui al punto che segue, terrà conto di questo elemento nelle sue decisioni in merito al contenuto del piano da autorizzare.

3. Il controllo pubblico sulle chiusure degli stabilimenti. La necessaria predisposizione di un Piano e l’obbligo di approvazione.

Il cuore dell’articolato di legge sono gli artt. che definiscono gli obblighi procedurali cui è tenuta l’azienda che intende chiudere un’unità produttiva.
A differenza di quanto avviene per la legge attuale in materia di licenziamenti collettivi, l’impresa non deve solo informare preventivamente della volontà di licenziare, ma deve collaborare attivamente al rinvenimento di alternative rispetto al progetto di chiusura.
Cosa prevede il nuovo iter?

  1.  Innanzitutto, l’azienda che intenda chiudere lo stabilimento deve darne comunicazione per iscritto all’autorità pubblica (nella specie il Ministero del lavoro, il Ministero dello sviluppo economico, l’ANPAL e la Regione in cui si trova l’unità produttiva) e alle organizzazioni sindacali effettivamente rappresentate nell’azienda (Rappresentanze sindacali in azienda o, in caso di loro assenza, associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative). La comunicazione deve includere tutte le informazioni utili a comprendere le ragioni e gli “effetti” di questo progetto di chiusura, specificando anche il numero di lavoratori e lavoratrici coinvolte, dei profili professionali interessati e delle tempistiche.
  2.  Le organizzazioni sindacali che ricevono questa informativa possono chiedere all’azienda un’integrazione documentale che vada nella direzione di far comprendere la situazione patrimoniale dell’impresa e le ragioni che hanno contribuito a determinare il progetto di chiusura. Si tratta di uno strumento (quello del supporto documentale) molto determinante: conoscere quale è la situazione patrimoniale dell’impresa (se si trova in squilibrio economico finanziario o meno) e quali ne sono le ragioni sottese (incapacità del management, crisi del mercato etc. etc.) fornisce ai lavoratori un potere di controllo effettivo del Piano che viene presentato dall’azienda, nonché una maggiore consapevolezza dei meccanismi aziendali, in modo da compartecipare alla creazione del Piano stesso e/o valutare l’opportunità di una continuazione dell’attività per mano di una cooperativa di lavoratori.
  3. Una volta inviata la comunicazione preventiva, l’impresa, con l’ausilio delle oo.ss. e di soggetti specializzati anche in riconversione ecologica, ha novanta giorni per creare un piano industriale in cui siano ipotizzate “alternative” rispetto alla chiusura: ricollocazione dei lavoratori in altri stabilimenti, cessione dell’impresa ad un altro proprietario, progetti di riconversione.
  4. Il piano, così strutturato, viene sottoposto al controllo pubblico, che si realizza per il tramite della “struttura della crisi di impresa” costituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze, chiamata a rilasciare l’eventuale autorizzazione sul piano industriale presentato.
    È questa la vera novità della legge: nessuna chiusura può avvenire senza che vi sia un controllo preventivo dell’autorità pubblica. Una sua autorizzazione esplicita al Piano deve garantire, comunque, a prescindere dalla decisione dell’azienda di andarsene, la continuità dell’occupazione e della produzione.
    La struttura per la crisi di impresa, in particolare valuta la bontà del Piano, propone modifiche e integrazioni e una volta ritenuto il Piano sufficientemente idoneo a garantire la continuità occupazionale e produttiva, lo autorizza.Attenzione, però! L’autorizzazione da parte della struttura della crisi di impresa si differenzia a seconda della situazione patrimoniale dell’impresa:
  •  Se l’autorità pubblica si rende conto che l’azienda che vuole chiudere non ha nessuna difficoltà di carattere economico-patrimoniale, non potrà autorizzare Piani che prevedono una riduzione di personale;
  • Qualora, invece, la struttura si renda conto che l’impresa che intende chiudere si trova in una situazione di squilibrio economico patrimoniale, potrà autorizzare anche Piani che prevedano riduzioni di personale, cercando di garantire e salvare il più possibile quelle “cellule” dell’attività produttiva che ancora ritenga idonee a continuare l’attività.
    In ogni caso, qualora il Piano preveda la cessione dell’azienda o di sue parti, la struttura dovrà verificare la solidità economico-finanziaria della cessionaria, ossia dell’impresa che acquista l’azienda.

4. Il protagonismo dei lavoratori/ Il ruolo delle rappresentanze sindacali/oo.ss.

Le chiusure aziendali oggetto di questa legge hanno forti ripercussioni su tutto il territorio in cui l’azienda si incardina, a partire dalla forza lavoro, sia quella direttamente assunta, sia quella utilizzata tramite forme di esternalizzazione, come la somministrazione o l’appalto.
La procedura di controllo pubblico prevista da questa legge non può pertanto non riconoscere centralità ai lavoratori e alle lavoratrici, che si esprime attraverso le loro rappresentanze.
L’obiettivo di conferire un ruolo determinante alle lavoratrici e ai lavoratori che si trovano a subire una chiusura aziendale si realizza in più momenti della procedura.
In primo luogo, la comunicazione preventiva che l’azienda è obbligata a produrre e che indica le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative del progetto di chiusura, il numero e i profili professionali del personale a qualunque titolo utilizzato o impiegato nell’attività di impresa e il termine entro cui è prevista la chiusura, deve essere inviata anche alle rappresentanze sindacali aziendali, o alle rappresentanze sindacali unitarie, nonché alle rispettive associazioni di categoria (art.).Come abbiamo visto, solo in mancanza di queste rappresentanze, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
In secondo luogo, le rappresentanze sindacali di cui sopra hanno diritto di ricevere la documentazione aziendale utile a comprendere la situazione patrimoniale dell’impresa e le cause che hanno contribuito a determinare il progetto di chiusura, così da attenuare lo squilibrio informativo tra le parti e permettere ai lavoratori di organizzare al meglio la propria strategia di autotutela sindacale (art.).
In terzo luogo la legge impone all’impresa di consultare le organizzazioni durante l’elaborazione del piano e, altresì, un obbligo per la Struttura per le crisi d’impresa di consultarle nella fase di valutazione dello stesso (art.).
Infine, a scongiurare l’eventualità che la consultazione da parte dell’impresa e della Struttura per le crisi d’impresa sia solo formale e non coinvolga nel merito le rappresentanze sindacali, la legge dispone che il piano possa essere approvato solo con il consenso della maggioranza delle rappresentanze sindacali presenti in azienda o, in caso di loro assenza, con il voto favorevole della
maggioranza dei lavoratori dipendenti dell’azienda (art.). Quest’ultima norma non mira a conferire un potere di veto ai lavoratori e alle lavoratrici, ma al contrario rappresenta una clausola di salvaguardia perché sia riconosciuto il ruolo di protagonista che spetta alle rappresentanze sindacali durante tutte le fasi del confronto.

5. Il diritto di prelazione riconosciuto alle cooperative di lavoratori.

L’art. 6 introduce un altro importante elemento di novità nel panorama legislativo nazionale.
La norma, infatti, rafforza la posizione dei lavoratori dell’azienda che intende chiudere un proprio stabilimento, attribuendogli – accanto al ruolo consultivo e autorizzatorio già riconosciutogli dall’art. 3 nella fase di progettazione e implementazione del Piano – un vero e proprio strumento attivo per la salvaguardia del tessuto produttivo e occupazionale del Paese.
Ai lavoratori è infatti riconosciuto il diritto di acquisire l’azienda, con diritto di prelazione (ossia di precedenza) rispetto agli altri acquirenti e addirittura ad un costo ridotto, perché depurato dei contributi pubblici ricevuti in precedenza dall’impresa.
Si tratta di uno strumento potente nelle mani dei lavoratori perché li rafforza nel mercato rispetto ad altri concorrenti, rendendoli potenziali protagonisti nelle decisioni industriali e produttive.
Ovviamente la scelta di rilevare l’azienda, che intende chiudere, per continuarne l’attività produttiva o anche per trasformarla è rimessa alla piena discrezionalità dei lavoratori. La norma si pone infatti l’obiettivo di agevolare la scelta dei dipendenti mentre essa non comporta nessun obbligo né aggravio di responsabilità in capo agli stessi.
In altre parole, qualora i lavoratori ritengano opportuno acquisire loro stessi l’azienda, essi avranno due mesi per costituire una società cooperativa, che godrà a quel punto di un diritto di precedenza e di un prezzo agevolato. (esempio Fralib)

6. Gli strumenti sanzionatori apprestati dalla legge.

La novità della legge è rinvenibile anche nella predisposizione di un articolato apparato sanzionatorio, volto a legare l’impresa al rispetto della procedura e a proteggere la collettività dei lavoratori da possibili abusi aziendali. La previsione di sanzioni è diffusa in più parti dell’articolato di legge, a conferma della volontà legislativa di rendere effettiva la procedura prevista.
Innanzitutto, si stabilisce che qualora l’impresa, pur rientrando nel campo applicativo della legge e quindi pur essendo tenuta alla predisposizione di un piano, decida di bypassare la procedura, attuando direttamente il licenziamento collettivo, sarà sanzionata con la nullità dei licenziamenti irrogati e sarà punibile per condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 legge 20 maggio 1970, n. 300. Analoga sanzione è prevista qualora i licenziamenti siano intimati prima dell’approvazione del piano e infine nel caso in cui il piano non preveda esuberi di personale (art. 4, co. 8).
Si tratta di una sanzione sicuramente dal forte carattere dissuasivo: la nullità è infatti la più radicale tra le forme di protezione in caso di licenziamento illegittimo (è tra le poche che consentono ancora la reintegrazione e un adeguato risarcimento del danno) e la qualificazione di questi licenziamenti come sicura condotta antisindacale rafforza anche la posizione del sindacato che potrà quindi spingere ulteriormente per il rispetto della legge da parte aziendale.
Alla sanzione di carattere “privatistico/individuale” volta a proteggere la posizione dei lavoratori da possibili abusi datoriali, si aggiunge anche una sanzione “pubblica” o di carattere amministrativo (art. 5, co. 3). La norma stabilisce, infatti, che il mancato rispetto degli impegni assunti nonché dei tempi e delle modalità di attuazione del piano comporta per l’impresa e per il gruppo di cui essa fa parte, nonché per le imprese sue committenti, la preclusione all’accesso a contributi, finanziamenti, sovvenzioni pubbliche comunque denominate e l’esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici per un periodo di cinque anni dalla data di approvazione del piano. L’impresa inadempiente poi è anche tenuta alla restituzione degli eventuali sussidi pubblici utilizzati nei cinque anni precedenti alla stessa data.
La previsione normativa sanziona quindi l’azienda su più fronti, addirittura estendendo i suoi effetti a tutte le imprese facenti parte del medesimo gruppo e alle committenti. In questo modo si spingono le imprese ad un controllo reciproco e si impediscono casi come quello di GKN in cui un’impresa del gruppo – in questo caso GKN Driveline – chiude, mentre altre imprese del gruppo – es. GKN Aerospace – continuano a fare affari con lo Stato Italiano.

7. Il controllo e la possibilità di intervento dello Stato.

L’art. 7 prevede che Cassa Depositi e Prestiti possa entrare acquisendo partecipazioni nelle aziende che intendano licenziare e chiudere la produzione. CDP è una banca controllata dal Ministero Delle Finanze che dovrebbe svolgere la funzione di salvaguardia dei settori strategici del Paese e può, secondo la legge, intervenire direttamente nell’economia per preservare la capacità produttiva nazionale e salvaguardare i livelli occupazionali. Ad oggi i criteri di intervento della Cassa sono stabiliti da un decreto del Ministero delle Finanze che fissa dei paletti molto rigidi per ridurre al minimo la presenza dello Stato nei settori industriali. Con la nostra proposta di legge invece si aprono nuovi spazi di intervento consentendo l’intervento mediante la presentazione di un piano industriale e l’acquisto di partecipazioni, in tutte le imprese che soddisfano il requisito di 100 occupati e che intendano cessare l’attività, pur non essendo fallite. La partecipazione pubblica nell’economia è stato per decenni il fiore all’occhiello dello sviluppo industriale italiano, e tuttora le aziende con una forte partecipazione statale che hanno superato la tagliola delle privatizzazioni selvagge, dimostrano come scelte ed investimenti pianificati dallo Stato possano portare sviluppo tecnologico e innovazione. Certo non è tutto oro ciò che luccica, negli anni molte scelte di aziende partecipate o controllate dallo Stato come ENI e ITA risultano contrarie al fine di perseguire l’interesse collettivo che dovrebbe accompagnare ogni scelta industriale pubblica. Non a caso la legge prevede un controllo costante e l’approvazione finale del Piano industriale da parte dei lavoratori, che devono dunque avere un ruolo di controllo. Oggi abbiamo il dovere di far fronte ad un cambiamento radicale del modo di produrre, trasformando le nostre economie e riducendo le emissioni climalteranti. In questo la capacità di pianificazione dello Stato può essere decisiva rispetto al cieco interesse di chi delocalizza per evadere regole ambientali o cercare manodopera a basso costo da sfruttare.

8. L’occasione per incidere nelle politiche industriali di questo Paese: verso una transizione ecologica.

C’è un’altra ragione che rende opportuna questa legge oggi più che mai.
Una fabbrica che chiude comporta infatti una perdita di competenze, di hardware, cioè di macchinari e tecnologie, spesso all’avanguardia, e di una comunità umana, quella composta dai lavoratori e dalle lavoratrici, potenzialmente vitali per più grande sfida della svolta ecologica, che spesso da più parti viene invocata.
Ma perché la transizione ecologica non resti solo un elenco di desideri, ma sia effettiva, occorre dotarsi della possibilità concreta di decidere cosa produrre, come farlo, e come distribuirlo. È evidente che la perdita di tecnologie e competenze può diventare un ostacolo difficilmente sormontabile se si permette la fuga di tecnologie e la dispersione di comunità operaie in possesso di una grande competenza collettiva.
A ciò si aggiunga che una transizione ecologica sostanzialmente lasciata nelle sole mani delle multinazionali si traduce in pericoli ambientali e sociali senza eguali. È per questo che riteniamo che di transizione ecologica si possa parlare solo se a tutti noi– lavoratori, lavoratrici, e più in generale chi abita il territorio – sia data la possibilità di incidere nelle scelte che sottendono alle politiche industriali.
La legge che abbiamo presentato in Parlamento va esattamente in questa direzione.
Innanzitutto si obbligano le imprese che intendano chiudere uno stabilimento a presentare un Piano “alternativo” alla chiusura, in cui siano contemplati anche «eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socio-culturali a favore del territorio interessato, che devono prevedere la possibilità di riconversione ecologica dell’impresa, con la prosecuzione dell’attività e con il mantenimento della dimensione occupazionali». (art.)
Insomma l’azienda che vuole andarsene è (si) libera di farlo ma deve prima collaborare –eventualmente rivolgendosi a figure specializzate a sue spese – per trovare alternative sostenibili, contribuendo a forme di conversione ecologica del sito, anche se poi terminate o realizzate da eventuali cessionari o dalle cooperative dei lavoratori.
Peraltro il piano e le misure da esso previste sono costantemente soggette alla collaborazione e al controllo dell’Autorità pubblica che diventa, dunque, soggetto attivo e garante della sfida ecologica cui sono chiamate le nostre politiche industriali.
Infine la legge, nel prevedere la possibilità di intervento dello Stato per acquisire lo stabilimento in ogni momento, sostanzialmente sottrae l’autorità pubblica al mero ruolo di controllore e la responsabilizza verso un intervento diretto e concreto nell’economia perché vada nella direzione della sostenibilità.

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