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Vademecum sulla tutela della salute dei lavoratori e misure di sicurezza anti covid-19

vademecum salute lavoratori

Da lunedì 4 maggio, milioni di persone rientrano in fabbrica/azienda/ufficio, oltre a quelle che non si sono mai fermate tra deroghe previste e deroghe richieste (con il silenzio-assenso delle Prefetture).

Ci troviamo di nuovo esposti al brutale ricatto tra salute e lavoro.
Come reagire concretamente nell’immediato?

Abbiamo delle certezze. Fin qui, l’esperienza ci insegna che non possiamo fidarci nè delle imprese, nè delle istituzioni perché i controlli delle autorità preposte sono rari, tardivi e, quando arrivano in fondo, certificano gravi violazioni. Basti pensare che l’Ispettorato Nazionale del lavoro dimostra che l’86% delle aziende controllate risulta irregolari in materia di salute e sicurezza (ossia 15.859 aziende su 18.446 – INL, 2019).

Peraltro, Confidustria è già passata all’attacco anche sui contratti collettivi, chiedendoci di fare uno sforzo in più (l’ennesimo!) “per agevolare la ripartenza”, mettendo in discussione persino l’orario di lavoro (Bonomi, 30 aprile 2020).

Nei prossimi giorni, ci troveremo ad affrontare casi in cui le aziende proveranno a farci accettare condizioni che non garantiscono la sicurezza. Inoltre, siamo consapevoli che il divieto di assembramento (su cui si mostrano inflessibili nei nostri riguardi) e la paura della disoccupazione non giocano a nostro favore.

Ma sappiamo anche che non siamo soli, siamo maggioranza e non possiamo soccombere, pagando il caro prezzo della crisi (sanitaria ed economica). Possiamo battagliare per ottenere il rispetto della salute, in ogni singolo posto di lavoro, e collettivamente sul territorio, attraverso i “Comitati  Popolari per la Difesa dei Lavoratori/trici”.

Con questo breve vademecum ci proponiamo di fornire uno strumento utile per disporre delle misure e dei riferimenti normativi su cui poter fare leva.
Nella prima parte, abbiamo riportato le indicazioni generali per la salute e sicurezza in tempo di Covid, nella seconda, abbiamo proposto delle “linee guida” di attivazione (individuale e collettiva) per il rispetto dei nostri diritti.

Obbligo a casa se con temperatura corporea oltre 37.5

Abbiamo l’obbligo di rimanere presso il nostro domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5) o altri sintomi influenzali e di chiamare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria (art.1, c.1, lettera b, DPCM 26 aprile)

Controlli all’ingresso

Prima dell’accesso al luogo di lavoro, potremo essere sottoposti al controllo della temperatura corporea. Consigliamo di chiedere che i controlli della temperatura vengano fatti anche all’uscita.

Limitazione contatti con i fornitori esterni

L’azienda ha l’obbligo di ridurre anche l’accesso ai visitatori.  Per l’accesso di fornitori esterni, invece, occorre individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale.

Pulizia e sanificazione

L’azienda deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro (comprese tastiere, schermi touch, mouse), delle aree comuni e di svago e dei distributori di bevande e snack.

In ipotesi di sospetto COVID-19 è necessaria una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni secondo le disposizioni dell’Autorità Sanitaria.

N.B. L’azienda deve garantire al personale addetto alle pulizie l’adozione di misure di protezione adeguate, eventualmente anche assegnando mansioni a personale aggiuntivo e chiedendo ai lavoratori di lasciare il proprio spazio di lavoro pulito.

Consigliamo ai lavoratori di chiedere che siano eseguite sanificazioni con aziende specializzate e non sia demandata ai lavoratori la pulizia della propria “postazione”

Igiene delle mani

L’azienda deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti perché abbiamo l’obbligo , come tutte le persone presenti in azienda, di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

L’azienda deve fornire tutti i dispositivi di protezione individuale previsti dall’OMS.

Nei casi in cui la distanza interpersonale risulta minore di un metro, possiamo richiedere che siano adottate altre soluzioni organizzative e non accontentarci del solo utilizzo delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi alle indicazioni delle Autorità Sanitarie.

L’azienda deve adeguatamente formare ed informare i lavoratori sul corretto uso dei DPI, assicurando che seguano le indicazioni disponibili sull’uso di mascherine e guanti, sui rischi per COVID-19 e sulle nuove modalità di lavoro.

Spazi comuni con accessi contingentati (mense, spogliatoi, aree fumatori)

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta, della sanificazione periodica e pulizia giornaliera e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone.

Possibile chiusura dei reparti non necessari e smart working

Limitatamente al periodo dell’emergenza Covid-19, le imprese potranno disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza.

Si potrebbe verificare la possibilità di posticipare del lavoro a quando il rischio sarà inferiore. Se possibile, privilegiare il lavoro a distanza.

Sul luogo di lavoro è necessario che si trovino solo i lavoratori essenziali al lavoro e ridurre al minimo la presenza di terze parti.

Rimodulazione dei livelli produttivi e dei turni

L’azienda può procedere a una rimodulazione dei livelli produttivi. Bisogna assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.

Negli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente si può prevedere il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate.

Potranno essere definiti orari differenziati, anche di entrata e di uscita, per favorire il distanziamento tra i lavoratori.

Installazione dispositivi di sicurezza

L’azienda può installare barriere impermeabili tra i lavoratori, qualora non questi non possano mantenere due metri di distanza tra loro.

Le barriere possono essere apposite o improvvisate utilizzando articoli come fogli di plastica, pareti divisorie, cassetti mobili o unità di magazzinaggio.

Si devono evitare oggetti non solidi o che presentano spazi vuoti, come piante in vaso o carrelli, o che creano un rischio ulteriore, ad esempio di inciampo o di caduta oggetti.

Se non è possibile l’utilizzo di una barriera, l’azienda deve creare uno spazio aggiuntivo tra i lavoratori, ad esempio accertandosi che ci siano almeno due scrivanie vuote ai lati di ciascuno.

Ammortizzatori sociali e ferie

L’azienda deve utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali (Cassa integrazione, fondo di integrazione salariale etc…) o, se non fosse sufficiente, utilizzare i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.

Stop a trasferte e riunioni

L’azienda deve sospendere e annullare tutte le trasferte e i viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordati o organizzati.

Non sono consentite neanche le riunioni in presenza (solo quelle urgenti ma con un numero ridotto di persone e a un metro di distanza interpersonale).

Orari di ingresso-uscita scaglionati

L’azienda deve favorire orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).

Gestione di un caso sintomatico da COVID-19

V’è obbligo di immediato isolamento nel caso di lavoratore con sintomi.

L’azienda deve segnalare all’Autorità Sanitaria competente e procedere all’isolamento del lavoratore e degli eventuali contatti stretti.

 

Sorveglianza sanitaria in azienda

La sorveglianza sanitaria in azienda prosegue nel rispetto delle indicazioni del Ministero della Salute e della privacy dei lavoratori.

La sorveglianza sanitaria periodica non deve essere interrotta. Il medico competente deve collaborare con l’azienda e le RLS, segnalando situazioni di lavoratori con particolari patologie (lavoratori vulnerabili, come le persone anziane o con condizioni croniche) e di lavoratrici in gravidanza onde garantirne lo stato di salute.

In caso di ripresa del lavoro dopo la negativizzazione del tampone, il medico competente deve verificare l’idoneità alla mansione del lavoratore.

Comitato di Controllo per la sicurezza e la salute dei lavoratori

È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS, o, ove non fosse possibile, di un Comitato territoriale composto da organismi paritetici per la salute e la sicurezza con il coinvolgimento degli RLST e rappresentanti sociali.

Possono essere, altresì, costituiti Comitati per le finalità del Protocollo anche in collaborazione con le Autorità Sanitarie locali e altri soggetti istituzionali coinvolti nel contrasto al COVID-19.

Cosa possiamo fare, come lavoratori/trici, in caso di mancata attuazione o violazione delle norme sulla sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro?

Poiché i protocolli su riportati sono accordi con natura negoziale tra le parti, in aziende o in posti di lavoro dove non sono applicabili se non relativamente ai soli obblighi di DPI, dobbiamo  necessariamente fare riferimento al D.LGS. 81/08 ed alla norma di carattere generale di cui all’art. 2087 c.c.

Ci si riporta alle FAQ sul lavoro e sulla sicurezza già pubblicate sulla nostra pagina di Potere al Popolo, di seguito riportate:

Nel caso non dovessero essere presenti le condizioni di sicurezza generali o quelle relative all’emergenza del Covid-19, possiamo astenerci dal lavoro, e come?

  1.  in caso di rischi per la propria salute e sicurezza è bene astenersi, motivandone esplicitamente le ragioni, da tutti i compiti e le mansioni che possono mettere in pericolo la propria salute e la propria sicurezza, tramite l’1460 c.c. che è la norma con la quale il dipendente può eccepire l’inadempimento del datore di lavoro (mancate misure sicurezza) e metterlo in mora rispetto ai crediti retributivi.
  2. consigliamo di astenersi  in maniera collettiva, attraverso lo sciopero e nei casi in cui è presente un sindacato di rappresentanza i lavoratori e le lavoratrici dobbiamo pretendere, l’azione immediata dei Comitati di controllo previsti nei protocolli su menzionati.
  3. nei casi in cui non si riesca a scioperare, conviene astenersi individualmente ma dichiarare allo stesso tempo che si resta disponibili a lavorare, a disposizione del datore di lavoro per svolgere tutte quelle mansioni che gli competono ma limitatamente a quelle che possono essere svolte in sicurezza (ad esempio: tutte quelle mansioni che possono essere svolte con la garanzia che si rispetti la distanza di sicurezza di almeno un metro; solo quelle mansioni che si svolgono negli ambienti sanificati, etc…). Qui il modulo (scaricabile) per l’astensione
  4. consigliamo di rimanere nel proprio posto di lavoro (se questo non mette in pericolo la propria salute e la propria sicurezza) oppure – se ciò non fosse possibile senza porsi sostare in maniera visibile nelle immediate vicinanze. Lo scopo è dimostrare la propria disponibilità a lavorare (qualora ci fossero le condizioni di sicurezza)
  5. consigliamo di non firmare nessuna dichiarazione fornita dal datore di lavoro o da altri superiori o responsabili.
  6. consigliamo di evitare di affermare – sia “a voce” di fronte a responsabili e datori di lavoro, sia in forma scritta – che ci si sta “rifiutando” di lavorare. Per la propria tutela è meglio dichiarare che ci si “astiene”: cioè si è sì disponibili a lavorare, ma per la mancanza di dispositivi e condizioni di sicurezza risulta impossibile svolgere il lavoro.
  7. consigliamo di provare a segnarsi/appuntarsi e (nei luoghi di lavoro dove sia possibile/permesso) raccogliere prove fotografiche o video in merito alle carenze e alle mancanze dal punto di vista della salute e della sicurezza.
  8. consigliamo di richiedere, sia singolarmente che collettivamente, l’intervento di Enti quali l’Ispettorato territoriale del Lavoro, la Procura della Repubblica, le Asl e gli Enti territoriali, con opportuni esposti e/o segnalazioni di reato, costituendo e organizzando i “Comitati  Popolari per la Difesa dei Lavoratori/trici” .
  9. al lavoratore in condizioni di fragilità (patologie croniche, autoimmuni, malati oncologici, patologie recenti ecc.) che non sia stato già posto in regime di smart working (ove possibile) consigliamo di rivolgersi al proprio medico di base per ottenere certificato attestante la patologia e trasmetterlo al proprio datore di lavoro con contestuale richiesta di svolgere l’attività lavorativa in regime di smart working avendone diritto prioritario. Nel caso in cui non fosse possibile svolgere le proprie mansioni in regime di smart working, per ottenere il riconoscimento del trattamento di malattia è consigliato rivolgersi comunque al proprio medico di base (o specialista) chiedendo di produrre apposita certificazione che lo stesso avrà cura di trasmettere agli Enti competenti.
CHIAMA IL TELEFONO ROSSO

Dalle 11,30 alle 13,00 – 3283965965

Dalle 13,00 alle 15,00 – 3208719037

Dalle 18, 00 alle 19,30 – 3519675727

Dalle 19,00 alle 20,30 – 327 2979156

OPPURE SCRIVI A

rete.camere.lavoro@gmail.com

DPCM 10 aprile 2020 (protocollo di sicurezza)
DPCM 26 aprile 2020 (integrazione protocollo di sicurezza- fase 2)
D.LGS. 81/08
ART. 2087 C.C.

I protocolli di sicurezza sono documenti che contengono le linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovvero per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.

La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il d.lgs. 81/08 è il TU sulla salute e sicurezza sul lavoro, ovvero prescrive le misure finalizzate alla tutela della salute e alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

L’art. 2087 c.c. è la norma di carattere generale che obbliga il datore di lavoro alla tutela dell’integrità fisica e psichica dei lavoratori.

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