#10èILMINIMO! Campagna per il salario minimo!

Adesso basta!

Lanciamo una grande mobilitazione per far sì che chiunque, quale che sia il lavoro che svolge, guadagni almeno 10 euro l’ora!

Non è volere la luna, ma una paga davvero minima ma che oggi è superiore allo stipendio di tante lavoratrici e lavoratori.

È il primo step per riconquistare dignità, diritti e per ridare importanza al lavoro che facciamo. Portiamo avanti la baracca per imprenditori, manager, ricchi che campano di rendita a spese nostre, e trovano anche il coraggio di lamentarsi.

Noi non vogliamo più lamentarci e basta, ma riprenderci il minimo che ci spetta!

Attivati con noi. Prendi informazioni, dacci suggerimenti, ascolta la nostra proposta, pensiamo insieme alle azioni di mettere in campo.

La raccolta firme per sostenere la nostra legge di iniziativa popolare partirà il 2 giugno. Su questa pagina verranno caricati i materiali per diffondere la campagna.

#10éilminimo! per il nostro lavoro!
#10éilminimo! per la nostra dignità!
#10éilminimo! per il nostro tempo!
#10éilminimo! per le nostre vite!


Art. 1 Definizione

  1. Ogni lavoratore di cui all’art. 2094 c.c., visto l’art. 36, comma 1, della Costituzione ha diritto, con riferimento alla paga base oraria, ad un trattamento economico minimo orario non inferiore a 10 EURO lordi l’ora.
  2. Qualora il datore di lavoro corrisponda una paga base oraria inferiore a quanto previsto al comma 1, il trattamento economico che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi del comma 1 è quello del contratto collettivo nazionale di settore che stabilisce per i lavoratori il trattamento economico di miglior favore e la cui paga base non sia inferiore nel minimo a 10 euro all’ora al lordo degli oneri di legge, contributivi e fiscali.
  3. La retribuzione oraria lorda minima di 10 euro deve intendersi riferita al livello di inquadramento più basso previsto dalla contrattazione collettiva.
  4. Ogni lavoratore ha inoltre diritto al pagamento della tredicesima mensilità, delle retribuzioni differite, delle ore di lavoro straordinario, degli scatti di anzianità e altre competenze previste dai CCNL di settore applicati al rapporto di lavoro e che prevedano una paga base non inferiore a quanto previsto dal comma 1.
  5. Ai fini dell’applicazione della presente legge è fatta salva l’applicazione al lavoratore / lavoratrice dei contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro che prevedono un trattamento economico minimo orario, corrispondente al livello di inquadramento più basso, superiore all’importo del trattamento economico minimo legale.

Art. 2 Meccanismo di rivalutazione

  1. Con decreto del Ministero del Lavoro, il minimo salariale si rivalorizza alla data del primo gennaio e del primo luglio di ogni anno sulla base dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato per i paesi dell’Unione Europea (IPCA).

Art. 3 Applicazione ai rapporti di lavoro non subordinato

  1. La disciplina di cui alla presente legge si applica ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono  organizzate  dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di  esecuzione  della  prestazione  siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.
  2. Il compenso di cui al comma 1 non può essere complessivamente inferiore a quello stabilito dal contratto collettivo nazionale – identificato secondo quanto previsto dall’art. 1 della presente legge – che disciplina, nel medesimo settore o in settori affini, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori con contratto di lavoro subordinato, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa opera o servizio.

Art. 4 Sanzioni

  1. Il datore di lavoro che eroga al lavoratore un compenso inferiore a quello risultante dall’art. 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria.
    a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore retribuito in misura inferiore al salario minimo, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
    b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore retribuito in misura inferiore al salario minimo, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
    c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore retribuito in misura inferiore al salario minimo, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.
    In relazione alla violazione di cui al presente articolo, trova applicazione la procedura di diffida di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni.
  2. Al datore di lavoro che consapevolmente affida l’esecuzione di opere o la prestazione di servizi a un soggetto che non rispetta quanto previsto dall’articolo 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di un importo da 500 euro a 1.000 euro per ciascun lavoratore, commisurato alla durata e all’entità della violazione.
  3. In deroga a quanto previsto dall’art. 16 della legge n. 689 del 1981, non si applica il regime del pagamento in misura ridotta. In caso di reiterazione si applicano le sanzioni di cui al comma 1 e 2 maggiorate per un terzo. In tutti i casi successivi alla prima reiterazione l’importo è elevato fino alla metà.
  4. In aggiunta alla sanzione amministrativa di cui al co.1, il datore di lavoro è tenuto anche, nei riguardi del lavoratore, all’erogazione di tutte le differenze retributive maturate fino all’applicazione della retribuzione di cui all’art. 1, co. 1, salvo il diritto al risarcimento di danni ulteriori.
  5. L’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 comporta altresì l’esclusione, per la durata di tre anni, dalla partecipazione a gare pubbliche d’appalto di opere o di servizi, dalla concessione di agevolazioni finanziarie, creditizie o contributive e da finanziamenti pubblici di qualunque genere.
  6. L’apposizione di un termine alla durata di un contratto subordinato non è ammessa per le aziende che violano l’art. 1 della presente legge, per la durata di tre anni. In caso di violazione di tale divieto il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Art. 5 Norme transitorie

I contratti o accordi di lavoro con paga oraria inferiore al trattamento minimo legale, di cui al all’art. 1, sono adeguati automaticamente entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente Legge.

Vorrei saperne di più (FAQs)

La direttiva europea entrata in vigore il 14 Settembre 2022 ha come obiettivo dichiarato quello di garantire salari minimi adeguati a lavoratrici e lavoratori di tutti i paesi UE. Lascia campo libero ai Governi su come procedere, se attraverso l’indicazione di un minimo legale o attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo della contrattazione collettiva.
Il Parlamento Italiano, con la mozione 1/00030 del 30 Novembre 2022, ha chiuso la strada ad un minimo legale, invitando il Governo a procedere con vari modi sulla contrattazione collettiva.

Le proposte in campo sono:
1. PdL Fratoianni e Mari, Sinistra Italiana (C. 141);
2. PdL Serracchiani et al., PD (C. 210)
3. PdL Laus, PD (C. 216)
4. PdL Conte et al., M5S (C. 306)
5. PdL Orlando, PD (C. 432)
6. PdL Richetti et al., Azione – Italia Viva (C. 1053)
7. Proposta di Legge di Iniziativa Popolare di Possibile
Delle tre proposte del PD (Serracchiani, Laus, Orlando), solo quella a firma Orlando indica una cifra minima, 9,5 euro; tutte stabiliscono che si faccia riferimento ai contratti sottoscritti dalle associazioni maggiormente rappresentative.
La proposta Laus demanda, inoltre, ad una commissione del CNEL la determinazione di un minimo di garanzia per gli ambiti non coperti da contrattazione collettiva.
Nonostante la pdl Orlando – che da Ministro del Lavoro si era guardato bene dall’indicare una cifra minima per legge – si tratta, insomma, di iniziative di facciata, che non mirano a cambiare lo status quo. Il riferimento alle associazioni maggiormente rappresentative – per lavoratrici e lavoratori si tratta dei sindacati CGIL, CISL e UIL non garantisce assolutamente un minimo dignitoso.
Basti pensare al famigerato contratto per i servizi fiduciari, firmato dalle sigle di cui sopra, e rinnovato dopo 8 anni il 30 maggio 2023, che prevedeva un minimo di 3,96 euro orari, dichiarato incostituzionale da diverse sentenze. Il rinnovo prevede un aumento di soli 140 euro in 4 anni, quindi si continua a dichiarare legale la miseria.
Le proposte Conte e Richetti prevedono un minimo di 9 euro lordi orari; quella di Fratoianni 10; la LIP di Possibile 8,5.
Tutte le proposte fanno riferimento ai contratti siglati dalle associazioni maggiormente rappresentative e prevedono meccanismi di rivalutazione a volte indicizzati (Conte, Fratoianni), a volte semplicemente demandati al lavoro di una Commissione (Richetti)

La nostra proposta differisce da quella del M5S, di Azione e di Possibile per la cifra; da quella di Sinistra Italiana per la scelta dell’indice di rivalutazione (IPCA, più vantaggioso se si guarda alla serie storica rispetto al FOI) ma soprattutto per il mancato riferimento, da parte nostra, a criteri di rappresentatività sindacale. In caso di non applicazione di un contratto, o di contratto non conforme alle disposizioni di legge, infatti, noi indichiamo come applicabile il contratto che preveda il trattamento economico di maggior favore, indipendentemente dalla/e sigla/e sindacale/i firmataria/e.

Indichiamo la cifra lorda perché nel lordo ci sono parti imprescindibili del salario, come i contributi pensionistici. 10 euro lordi corrispondono, attualmente, a circa l’80% del salario mediano, quindi il 20% in più rispetto a quanto indicato, ad esempio, dall’Unione Europea come riferimento. Con un salario minimo a 10 euro lordi l’ora aumenterebbe lo stipendio di circa 5 milioni di lavoratrici e lavoratori poveri. 10 euro lordi sono quindi sia una buona cifra in sé, sia una cifra compatibile con l’attuale assetto economico del nostro paese. Siamo convinti che indicare una cifra maggiore – ad esempio i 12 euro della Germania – avrebbe rischiato di esporre maggiormente la nostra proposta all’accusa di essere campata in aria; riteniamo inoltre che un minimo a 10 euro lordi avrebbe effetti positivi, al rialzo, di tutti i livelli salariali superiori.

No. Abbiamo preso il meccanismo di rivalutazione dal modello francese dello SMIC, in vigore dal 1970. L’inflazione in Francia, in questo periodo, non è stata maggiore dell’inflazione in Italia, anzi. L’andamento comparato dei tassi di crescita dei prezzi nei due paesi, che presentiamo nel grafico sottostante, mostra meglio di qualunque altra spiegazione che evidentemente l’inflazione non dipende – se non marginalmente – dalla dinamica salariale.

La nostra proposta prevede che il trattamento salariale minimo non possa essere inferiore a 10 euro lordi. Tutto il resto rimane determinato dalla contrattazione. L’inserimento di un riferimento al contratto che preveda il trattamento di miglior favore costituisce un incentivo nei confronti dei sindacati, per rendere il proprio contratto lo standard di riferimento. Inoltre i 10 euro lordi sarebbero il gradino minimo dal quale partire per definire salari più alti.

La produttività è la quantità di valore aggiunto prodotta per ogni ora lavorata. Più che dipendere dall’intensità del lavoro, come vogliono farci credere, dipende dalla qualità del lavoro. Un’ora di un operaio di una fabbrica di smartphone produce più valore aggiunto di un’ora di un cameriere di un ristorante, quale che sia l’intensità del lavoro svolto da entrambi. L’Italia negli ultimi trent’anni ha cambiato rapidamente il suo tessuto economico: le piccole produzioni “di eccellenza”, che spesso si reggevano su ipersfruttamento, bassi salari ed evasione fiscale, sono state soppiantate da aziende di paesi esteri che potevano garantire condizioni lavorative e salariali ancora peggiori, o da aziende che hanno investito nel capitale umano e nella innovazione tecnologica. È aumentata così la percentuale di lavoratrici e lavoratori addetti ai servizi, in particolare ai servizi alla persona – turismo, ristorazione, alloggi, pulizie, etc – dove la produttività è necessariamente più bassa. Per farla breve, il salario non può dipendere dalla produttività perché la produttività non dipende dai salari, se non in una parte residuale. Chi sostiene il contrario in realtà vuole scaricare sulle lavoratrici e sui lavoratori le responsabilità della classe imprenditoriale più indecente d’Europa, arricchitasi solo ed esclusivamente con lo sfruttamento e l’evasione, che oggi vorrebbe scaricare la propria inettitudine su chi lavora. Noi invece diciamo, seguendo la Costituzione, che il salario deve essere proporzionato al lavoro e alla possibilità di garantire una vita dignitosa. Niente di più, niente di meno.

Oggi i salari inferiori ai 10 euro lordi l’ora si concentrano in settori poco produttivi, come turismo, ristorazione, servizi alla persona, guardiania, etc. Nel settore industriale, nei servizi alle imprese, nel pubblico impiego i salari sono più alti. Il minimo legale inciderebbe innanzitutto sui circa 5 milioni di lavoratrici e lavoratori poveri, e andrebbe a costituire il gradino dal quale partire per contrattare i salari maggiori per gli altri settori. Inoltre la rivalutazione automatica del minimo sulla base dell’inflazione comporterebbe l’immediato adeguamento di tutti quegli importi immediatamente superiori che, scavalcati dal minimo legale, si troverebbero “fuorilegge” e dovrebbero quindi gioco forza essere rivalutati. Certo, gli imprenditori potrebbero essere portati a “compensare” i mancati profitti provando a schiacciare i salari più alti (del resto l’hanno fatto anche senza il salario minimo) e quindi il minimo legale potrebbe anche, in una piccola misura, fare da “calamita” per i salari immediatamente superiori, ma in realtà è stato studiato che, a regime, l’introduzione di un minimo legale apporterebbe benefici a tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori, e che al contrario è proprio l’assenza di un minimo a trascinare al ribasso tutti i livelli salariali superiori.

Facile: gli imprenditori! In particolare quelli che non hanno mai pagato il giusto, che hanno evaso il fisco, che hanno intascato incentivi su incentivi senza innovare ma andando ad aumentare solo i dividendi degli azionisti e le rendite dei proprietari. L’introduzione di un salario minimo costituirebbe un aumento dei costi per le imprese di svariati miliardi, e determinerebbe sicuramente il fallimento di quelle imprese che sono “competitive” solo perché “offrono” salari bassi e sfruttamento. Ci sarebbe certamente un cambiamento della struttura produttiva e dell’offerta di lavoro, sicuramente in positivo. Il costo maggiore stimato per le imprese, per un salario minimo di 9 euro lordi, sarebe di circa 6 mld: che paghino, finalmente!

Gli imprenditori oggi attivi nei settori a più bassi salari non possono andare altrove. Il proprietario di un ristorante in Costiera Amalfitana che paga una miseria cuochi e camerieri non può chiudere e riaprire altrove; può solo adeguarsi, rinunciando ad una parte di profitto o provando a compensare con l’aumento dei prezzi, ma entro un certo limite per non andare fuori mercato. Gli imprenditori di settori più produttivi non possono spostarsi solo per cercare salari più bassi: ci sono ragioni logistiche, o legate alle competenze richieste, che porterebbero a restare qui. Qualcuno andrà via, qualcuno lo minaccerà e basta, ma è provato che, invece, tra gli effetti sul medio-lungo periodo del salario minimo c’è uno spostamento del capitale verso settori più produttivi, più qualificati, quindi in generale un miglioramento del quadro economico del Paese.

È un problema che ci siamo posti. Abbiamo pensato ad un minimo mensile, ma è risultato complesso trovare una soluzione realistica. Abbiamo anche pensato ad interventi legislativi sulle tipologie di lavoro precario, ad esempio a limitazioni sul part-time o, come in Spagna, sui contratti a termine, ma alla fine abbiamo deciso di concentrare gli sforzi su un solo punto. Naturalmente il problema resta ed ogni soluzione è la benvenuta, quindi se vuoi confrontarti con noi sul tema…scrivici!

Sì, e no. Certamente qualcuno ci proverà, magari con falsi part-time o altre soluzioni ben note a chi lavora. Ma come per il caso del reddito di cittadinanza, il problema non è nella proposta migliorativa che può essere aggirata, ma nella totale assenza di controlli nei confronti di chi commette illeciti sul lavoro. Il lavoro grigio e nero esiste oggi, ha continuato ad imperversare come “offerta” nei confronti dei percettori di reddito e continuerebbe nel caso di un minimo legale. La soluzione è togliere il reddito di cittadinanza e dimenticarsi il salario minimo? No. La soluzione è stanare chi commette illeciti e fargliela pagare molto più cara di quanto non costi loro oggi.

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