Tutto quello che c’è da sapere per partecipare e organizzare insieme a noi i prossimi passi della campagna elettorale!
Come funziona il Rosatellum? Quante firme dobbiamo raccogliere ed entro quando? Come farlo? È importante che ogni militante o chiunque voglia prender parte al processo che ci porterà a consegnare le liste non oltre il 28/29 gennaio abbia tutto chiaro e possa procedere nella maniera più spedita possibile! Speriamo possa essere utile!
Buona lettura
Le presenti istruzioni si riferiscono alla compilazione della modulistica necessaria alla presentazione delle liste per le elezioni della Camera e del Senato che si svolgeranno il 4 marzo 2018, nonché alla raccolta delle sottoscrizioni a sostegno delle liste stesse e alla predisposizione di tutti gli altri atti che la legge prevede vengano allegati.
1. Cenni sul sistema elettorale
La nuova normativa prevede che parte di ciascuna assemblea elettiva (232 deputate/i e 116 senatrici/ori) vengano elette/i nell’ambito di collegi uninominali, con l’elezione delle/dei candidate/i più votati. I restanti seggi (a parte quelli che vengono eletti nella circoscrizione Estero che sono 12 per la Camera e 6 per il Senato), ovvero 386 seggi alla Camera e 193 seggi al Senato, sono assegnati in collegi plurinominali con una attribuzione proporzionale fra le liste (o le coalizioni) concorrenti, che abbiano superato determinate soglie di sbarramento a livello nazionale.
Il territorio nazionale è quindi suddiviso, sia per l’elezione della Camera che per quella del Senato, innanzitutto in collegi uninominali, porzioni di territorio che eleggono ciascuno una/un deputata/o o una/un senatrici/ore con sistema maggioritario. Per l’attribuzione proporzionale invece il territorio nazionale è suddiviso in circoscrizioni elettorali (28 per la Camera e 20 per il Senato), ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in collegi plurinominali (per un totale di 63 collegi plurinominali per la Camera e di 33 per il Senato che aggregano il territorio di più collegi uninominali contigui) cui è assegnato un determinato numero di seggi in base alla popolazione. Per l’elezione del Senato le 20 circoscrizioni elettorali coincidono con il territorio delle Regione, mentre per l’elezione della Camera, le regioni più grandi sono state suddivise in più Circoscrizioni. Disposizioni particolari sono previste per la Circoscrizione Valle d’Aosta, in cui è presente un solo collegio uninominale sia per la Camera che per il Senato.
La legge elettorale vigente prevede che le/i candidate/i siano indicate/i in ordine alternato di genere, contraddistinti da una numerazione progressiva, nel numero di 4 per ciascun collegio plurinominale (tranne che per il Molise in cui per la Camera il numero di candidate/i dovrà essere pari a 2 e per il Senato pari a 1) e che vengano poi aggiunte/i anche quattro candidate/i supplenti, due maschi e due femmine. Queste candidature supplenti vanno considerate, in fase di presentazione delle liste, come candidature vere e proprie, ovvero occorrerà predisporre per ciascun nominativo, tutta la modulistica necessaria per la candidatura, anche se solo alla fine del procedimento si saprà se e quante/i candidate/i da supplenti saranno divenuti “effettive/i”.
2. Dove e quando si presentano le liste e le candidature
Tutta la documentazione di presentazione della lista di candidate/i relativa ad un collegio plurinominale, contenente anche le candidature nei collegi uninominali ricompresi nel territorio medesimo, devono essere presentate per la Camera presso l’Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso la Corte d’Appello del capoluogo di Regione e per il Senato presso l’Ufficio elettorale regionale anch’esso costituito presso la Corte d’Appello della regione.
La presentazione è prevista tassativamente dalla legge dalle ore 8.00 del 28 gennaio alle ore 20 del 29 gennaio p.v. Gli Uffici osserveranno l’orario 8:00-20:00 entrambi i giorni. Le uniche persone che potranno effettuare la presentazione di tutta la documentazione sono quelle che preventivamente designate con mandato autenticato da notaio depositato presso il Ministero dell’Interno.
3. Elenco dei documenti necessari per presentare una lista delle/dei candidate/i nei collegi plurinominali e uninominali presso ciascun Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, e presso ciascun Ufficio elettorale regionale, per il Senato:
a) DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA delle/delle/dei candidate/i (effettive/i e supplenti) nel collegio plurinominale con l’indicazione delle/dei candidate/i nei collegi uninominali ricompresi nel collegio plurinominale stesso e relativi atti separati. Per ciascun candidate/i deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita ed il codice fiscale. Per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il cognome del marito. Si consiglia vivamente di prestare la massima attenzione nella fase di compilazione della modulistica in ogni sua parte ed in particolare nella compilazione dei dati anagrafici delle/dei candidate/i e dei sottoscrittrici/ori, rilevandoli direttamente dai documenti di identità. Non di rado infatti le persone hanno doppi nomi o sono note con nomi diversi da quelli risultanti all’anagrafe.
Nel caso di candidate/i conosciute/i con un nome diverso è possibile, dopo l’indicazione del nominativo risultante all’anagrafe, aggiungere “detta/o……….” aggiungendo il nome o soprannome con cui la persona è nota. I nomi delle/dei candidate/i per la quota proporzionale, in ordine alternato di genere, vanno elencate/i e contrassegnati con numeri arabi progressivi (1, 2, 3 ecc.) secondo l’ordine di presentazione, mentre per i candidate/i uninominali va indicato il collegio in cui la candidatura è proposta.
La legge prevede che le liste siano sottoscritte da un determinato numero di elettrici/ori (minimo 375, massimo 2.000) iscritte/i nelle liste elettorali del collegio plurinominale. Nelle città grandi, divise in più collegi plurinominali, occorre fare attenzione che le/i firmartici/ari siano elettrici/ori di sezioni elettorali ricomprese nel collegio plurinominale.
Solo a titolo di promemoria, si ricorda che si è elettrici/ori della Camera al compimento del 18° anno di età e si è elettrici/ori del Senato al compimento del 25° anno di età. I candidate/i NON POSSONO sottoscrivere la propria lista. Ciascun elettore può sottoscrivere una sola lista di candidate/i per la stessa elezione a pena di sanzioni. E’ opportuno quindi chiedere all’elettore per accertarsi che per la Camera o per il Senato non abbia già eventualmente sottoscritto altra presentazione di lista.
Poiché la sottoscrizione della lista non potrà avvenire su un unico foglio, si utilizzeranno un certo numero di appositi moduli, definiti “atti separati”, che andranno presentati a corredo della dichiarazione vera e propria (c.d. atto principale).
ATTENZIONE: a differenza dei moduli per la raccolta delle firme necessarie per proporre un Referendum, questi moduli non devono essere precedentemente vidimati.
4. AUTENTICAZIONE DELLE FIRME
Le firme degli elettrici/ori devono essere raccolte con i moduli già perfettamente compilati con i nomi delle/dei candidate/i, con la rappresentazione grafica e la descrizione del contrassegno, alla presenza di soggetti abilitati all’autenticazione delle stesse sottoscrizioni. In calce ad ogni modulo infatti è previsto uno spazio riservato all’autenticazione in cui il soggetto abilitato dichiara che l’elettrice/ore, identificata/o attraverso documenti di identità o per conoscenza diretta dell’autenticatore (situazione che può capitare in molti piccoli centri), ha sottoscritto in sua presenza.
L’autenticazione deve essere completata con l’apposizione della data, del timbro tondo dell’ufficio, la qualifica dell’autenticatrice/ore e la firma dello stesso.
5. CHI PUO’ AUTENTICARE
Per l’individuazione dei soggetti abilitati all’autenticazione delle firme si applica l’art. 14 della legge 53/1990. I soggetti sono: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti d’Appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate dei tribunali, segretari delle Procure della Repubblica, presidenti delle province, sindaci metropolitani, sindaci, assessori provinciali e comunali, componenti della conferenza metropolitana, presidenti dei consigli provinciali e comunali, presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, segretari provinciali e comunali, funzionari incaricati dal presidente della provincia e dal sindaco, consiglieri provinciali, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali che abbiano comunicato la loro disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.
La qualifica dell’autenticatrice/ore traccia i confini geografici entro i quali può operare. Ognuno di questi pubblici ufficiali può autenticare le firme esclusivamente nel territorio di competenza del suo ufficio.
Le/Gli autenticatrici/ori, che dipendono dal Ministero della Giustizia (giudici di pace, segretari delle procure della Repubblica, cancellieri e collaboratrici/ori delle cancellerie delle Corti d’Appello, dei Tribunali ecc.) possono autenticare solo le firme dei residenti nel loro territorio di competenza. E’ possibile chiedere agli Uffici l’elenco dei comuni che ricadono sotto la loro giurisdizione.
Per l’autenticazione è dovuto dalle/dai richiedenti, al notaio o al cancelliere, l’onorario di 0,05 euro per ogni sottoscrizione autenticata (art.20, c. 5, D.P.R. 361/1957). Si sottolinea che le/i consigliere/i comunali e provinciali devono preventivamente comunicare, in forma scritta, rispettivamente al Sindaco e al Presidente della Provincia, la loro disponibilità ad eseguire le autenticazioni (è una mera comunicazione e non una richiesta di autorizzazione).
Le/I funzionarie/i comunali e provinciali invece devono essere preventivamente autorizzati, in forma scritta, rispettivamente dal Sindaco o dal Presidente della Provincia.
Gli assessori comunali e provinciali non sono tenuti a nessuna comunicazione né a richieste di autorizzazione. Le/I cancellieri possono autenticare le firme dentro i loro uffici in orario di lavoro. Per autenticare fuori dagli uffici e fuori dall’orario di lavoro (ad esempio ai tavoli o banchetti di raccolta) devono essere autorizzati dal presidente del Tribunale o della Corte d’Appello.
I giudici di pace devono essere autorizzati dal coordinatore dei giudici di pace. In tutti i casi in cui è prevista una autorizzazione è utile richiedere all’autenticatore una fotocopia della stessa, da far valere in caso di contestazione. Solo ed esclusivamente per questa elezione possono effettuare le autenticazioni, oltre ai soggetti già previsti, anche gli AVVOCATI abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori iscritti all’albo di un distretto della circoscrizione elettorale. Tali avvocati, all’interno del territorio del distretto di cui fa parte il circondario di iscrizione nel suddetto albo, potranno autenticare le firme per le liste della circoscrizione/regione in cui rientra, anche in parte, il territorio del suddetto distretto di Corte d’appello.
6. DOVE RACCOGLIERE LE FIRME
Le firme possono essere raccolte in banchetti o tavoli allestiti per strada (previa richiesta occupazione suolo pubblico) o in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico (in una sezione, in un bar, in una libreria, ecc.) alla presenza di una/un autenticatrice/ore. In alternativa, le firme possono essere raccolte presso i Comuni (presso il Segretario comunale) o presso le Cancellerie dei Tribunali. Questi uffici sono tenuti a raccogliere e ad autenticare la firma di coloro che si recano a firmare presso di loro.
Al fine di convogliare il maggior numero di cittadini presso questi uffici per apporre la loro firma è opportuno farsi dire con precisione gli orari in cui i cancellieri e i segretari comunali raccolgono le firme. Teoricamente dovrebbe essere possibile firmare durante tutto l’orario di apertura al pubblico ma è sempre meglio verificare anche perché i piccoli comuni spesso hanno un segretario comunale in “comune” con altri Comuni, che potrebbe non essere sempre presente. I Comuni devono indicare, con appositi cartelli, la stanza dove si firma e gli orari precisi di ogni giorno lavorativo.
7. IDENTIFICAZIONE DEI SOTTOSCRITTRICI/ORI.
L’elettrice/ore che si presenta a sottoscrivere deve essere identificata/o da parte del pubblico ufficiale presente. Il D.P.R. n. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) indica quali sono i documenti di identità e di riconoscimento: la carta d’identità, il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato. Nel caso in cui si presenti una/un elettrice/ore senza documento di riconoscimento valido ma della cui identità sia certo il pubblico ufficiale addetto all’autenticazione della firma, è possibile procedere alla sottoscrizione e alla relativa autenticazione della firma inserendo alla voce “Documento di riconoscimento” la formula “conoscenza diretta“.
8. DELEGATE/I DELLA LISTA
Infine, nell’atto principale della dichiarazione di presentazione della lista vanno indicati due delegate/i effettive/i e due delegate/i supplenti della lista stessa autorizzati a designare le/i rappresentanti di lista presso i seggi e presso gli uffici elettorali centrali, a ricevere le comunicazioni, a proporre i ricorsi, ad assistere alle operazioni di sorteggio delle liste per la disposizione sulla scheda elettorale. Nulla vieta che vengano designate/i come delegate/i di lista alcuni sottoscrittrici/ori oppure i candidate/i.
b) CERTIFICATI ATTESTANTI CHE I SOTTOSCRITTRICI/ORI DELLA LISTA, SONO ELETTRICI/ORI DI COMUNI COMPRESI NEL MEDESIMO COLLEGIO PLURINOMINALE DELLA CIRCOSCRIZIONE (o, in caso di comune diviso in più collegi, iscritte/i nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale). Per ogni firma raccolta va certificato il requisito di elettrice/ore del collegio plurinominale da parte del Comune di residenza delle/dei firmatarie/o. I certificati elettorali potranno essere singoli (un certificato per ciascun elettrice/ore) oppure collettivi, cioè redatti in un unico atto e dovranno essere rilasciati dai sindaci dei singoli Comuni entro 24 ore dalla richiesta.
ATTENZIONE: il numero di firme corredate da certificati potrebbe non coincidere con il numero di firme autenticate presenti sul modulo. Ciò non comporta nessun problema di validità del modulo stesso. Al momento del conteggio delle firme verranno considerate valide solo quelle complete di certificazione. Per questo si consiglia vivamente di non limitarsi a raccogliere il minimo di firme richieste ma sempre un po’ di più, per avere un margine di sicurezza qualora poi di qualche elettrice/ore non venga reperita/o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali. Occorre poi controllare bene che la data della certificazione sia successiva (o uguale se sottoscrizione e certificazione sono avvenute nello stesso giorno) alla data della sottoscrizione della lista.
c) DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA DA PARTE DI OGNI CANDIDATA/O NEI COLLEGI PLURINOMINALI (EFFETTIVO E SUPPLENTE) E DI OGNI CANDIDATA/O NEI COLLEGI UNINOMINALI.
Ogni singola/o candidata/o dovrà accettare la candidatura in forma scritta e la firma in calce dovrà essere autenticata da uno dei soggetti abilitati alle autenticazioni già citati al punto a). L’accettazione di candidatura è richiesta al momento in cui avviene la presentazione della lista, ovvero in questo caso 28 e 29 gennaio 2018. Pertanto la dichiarazione di presentazione della lista che rechi una data anteriore all’accettazione di candidatura deve ritenersi assolutamente regolare. Si ricorda che pena la nullità:
1) la/il candidata/o che faccia parte di una lista non può accettare la candidatura per liste aventi contrassegni DIVERSI in altri collegi plurinominali;
2) nessuna/ssun candidata/o può essere inclusa/o in liste con lo stesso contrassegno in più di 5 collegi plurinominali;
3) nessuna/o può essere candidata/o in più di un collegio uninominale;
4) la/il candidata/o nella circoscrizione Estero non può essere candidata/o in alcun collegio plurinominale o uninominale del territorio nazionale;
5) nessuna/o può accettare contestualmente la candidatura alla Camera e al Senato.
ATTENZIONE: Solo a titolo di promemoria, si ricorda che per accettare la candidatura alla Camera occorre avere compiuto 25 anni mentre per il Senato occorre avere compiuto 40 anni.
d) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI OGNI CANDIDATA/O ATTESTANTE L’INSUSSISTENZA DELLA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ (C.D. LEGGE SEVERINO).
Si tratta di un’autocertificazione della/del candidata/o nella quale la/il medesima/o attesta di non trovarsi nelle condizioni di incandidabilità conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi (condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per delitti consumati o tentati previsti dall’art. 51, commi 3-bis e 3 -quater, del codice di procedura penale; condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell’art. 278 del codice di procedura penale). Per compilare la dichiarazione sostitutiva nella quale si attesta l’insussistenza della condizione di incandidabilità non è richiesta alcuna formalità particolare.
e) CERTIFICATO NEL QUALE SI ATTESTA CHE OGNI CANDIDATE/I È ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI DI UN COMUNE DELLA REPUBBLICA.
Anche per le/i candidate/i andrà dimostrato il requisito di elettrice/ore di un qualsiasi comune della Repubblica e andrà quindi richiesto nel Comune di iscrizione di ciascuna/cun candidata/o in tempo utile per allegarlo a tutta la documentazione.
Anche per le/i candidate/i andrà dimostrato il requisito di elettrice/ore di un qualsiasi comune della Repubblica e andrà quindi richiesto nel Comune di iscrizione di ciascuna/cun candidata/o in tempo utile per allegarlo a tutta la documentazione.
ATTENZIONE: Il contrassegno di lista non deve essere allegato agli atti relativi alle candidature perché già depositato preventivamente al Ministero dell’Interno; è sufficiente che nella dichiarazione di presentazione della lista vi sia una riproduzione a colori del simbolo del diametro di cm 3 e la descrizione. Dell’avvenuta consegna della dichiarazione di presentazione della lista, debitamente firmata dal prescritto numero di elettrici/ori (quindi dell’ATTO PRINCIPALE e di un certo numero di ATTI SEPARATI) e debitamente autenticata, cui vengono allegati tutti i documenti richiesti dalla legge, verrà redatto un verbale che andrà conservato ed esibito per gli adempimenti ulteriori.