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41 bis

di Laura Longo, magistrato di sorveglianza di Roma e presidente del Tribunale di Sorveglianza de L’Aquila.

E’ merito di Potere al Popolo quello di aver acceso i riflettori sul tema   – complesso e spinoso – del regime dell’art. 41 bis ordinamento penitenziario; tema da sempre per lo più affrontato con atteggiamento giustizialista o supinamente acritico nel timore che il solo sollevare perplessità sulla sua compatibilità con il principio costituzionale di umanità della pena e auspicarne la revisione possa essere interpretato come atteggiamento di malcelata contiguità con il fenomeno mafioso.

Va da subito premesso che il progetto di abolizione dell’art. 41 bis che il Movimento intende promuovere si inserisce in una cornice più ampia, nella quale la lotta alla mafia viene individuata fra gli obiettivi prioritari di Potere al Popolo, che nel suo programma ha indicato dettagliatamente strumenti di intervento di carattere normativo e culturale.

Il rilievo infamante di voler favorire la mafia attraverso l’abrogazione dell’art. 41 bis, si è spesso aggiunto a quello di fare confusione tra piano normativo e fattuale, come a dire che, salvata la bontà della norma, la critica dovrebbe essere semmai rivolta alle modalità di attuazione di cui, pur timidamente, si ammette da più parti l’eccessività.

 

Va allora fatta immediata chiarezza cominciando con il dire che i due piani sono strettamente collegati tra loro: l’art. 41 bis, specie dopo la riforma introdotta con la legge n. 94/2009 che ha inserito ulteriori limitazioni rispetto a quelle già stabilite nella previgente normativa del 2002, presenta connotati di incongruità e afflittività non giustificate dall’esigenza di prevenire il rischio che dal carcere possono essere mantenuti collegamenti con le organizzazioni criminali di appartenenza. Il carattere marcatamente repressivo della norma, oggetto di censura della stessa Corte Costituzionale per le limitazioni originariamente previste dalla riforma persino all’esercizio del diritto di difesa, consente l’emanazione di direttive da parte dell’Amministrazione penitenziaria, o di ordini di servizio da parte delle singole Direzioni carcerarie, che si risolvono   – di fatto –   in trattamenti contrari al senso di umanità. Ne è testimonianza l’aumento esponenziale dei reclami ai magistrati di sorveglianza per atti o comportamenti dell’amministrazione fortemente pregiudizievoli dei diritti primari e fondamentali della persona detenuta, il cui legittimo esercizio non costituisce alcun pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Piano normativo e fattuale non possono dunque essere disgiunti, non essendo il secondo altro che la derivazione del primo. Solo un radicale cambiamento dell’attuale impianto normativo che passi dall’abrogazione dell’art. 41 bis, può dunque consentire l’avvio alla formulazione di una legge che, restringendo al massimo i margini di discrezionalità dell’Amministrazione penitenziaria, preveda disposizioni concretamente efficaci e funzionali rispetto agli scopi di prevenzione.

E’ un percorso di lavoro difficile che richiede il bilanciamento di interessi contrapposti: da una parte quello della salvaguardia della sicurezza dello Stato e dei cittadini fortemente minacciati dall’endemico fenomeno mafioso, dall’altra quello della tutela dei diritti inviolabili delle persone recluse, qualunque siano i delitti commessi.

E’ una delle tante sfide che consapevolmente Potere al Popolo ha lanciato nell’intento di affermare i valori della legalità e della giustizia che non consentono trattamenti penitenziari disumani e degradanti, come sancito dall’art. 27 della Costituzione e dall’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Le misure propugnate dal Movimento terranno conto dei numerosi rilievi formulati dal Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa ( nel 2004 e da ultimo nel 2008 poco prima dell’approvazione della legge n. 94/2009 ). Fra gli altri, possono citarsi a titolo di esempio:1) l’eccessività del tempo minimo di sottoposizione al regime derogatorio (quattro anni a cui si aggiungono le proroghe); 2) previsione di appositi istituti esclusivamente destinatati ai sottoposti al regime di 41 bis; 3) la riduzione a quattro dei componenti dei gruppi di socialità interna; 4) la riduzione del numero dei colloqui e delle ore d’aria (stabilite, rispettivamente, ad uno solo al mese e a due nell’arco dell’intera giornata); 5) divieto di cottura dei cibi.

Quest’ultima restrizione, non prevista nella previgente normativa e di cui non si comprende la ratio rispetto alle finalità di prevenzione, cagiona particolare sofferenza ai reclusi per i quali la preparazione del cibo, prima ammessa, consentiva di mantenere viva la memoria dei legami affettivi esterni.

L’auspicata innovazione legislativa dovrà inoltre vietare espressamente le cosidette “aree riservate”, luoghi di sepoltura da vivi, sulla cui legittimità ha sollevato dubbi in più di una occasione anche il Comitato europeo per la prevenzione della tortura. Tali aree, non previste dall’art. 41 bis, sono state istituite sulla base di una interpretazione, tutt’altro che condivisibile, di una norma di rango secondario che è l’art. 32 del regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario.

In esse vengono destinati, massimamente in numero di due, gli esponenti di vertice delle cosche mafiose, nonché coloro che pur non ricoprendo un ruolo verticistico dell’organizzazione criminosa che possa giustificare la differente collocazione, sono arbitrariamente assegnati in queste sezioni per adempiere formalmente all’obbligo di socialità imposto dalla Corte di Giustizia Europea. La mancanza di luce naturale e di aria, le anguste aree di passeggio spesso coperte da fitte reti, l’ulteriore riduzione della possibilità di relazione umana con altri detenuti – già molto ristretta nel regime di art. 41 bis “ordinario”-   comportano, per questi “ 41 bis speciali”, patologie organiche e provocano pesantissime e gravi ricadute sull’equilibrio psico-fisico dei ristretti.

E’ una condizione di spietato isolamento insostenibile per l’essere umano, specie se protratta per anni. E tale condizione può essere ulteriormente aggravata (fino a diventare isolamento totale) da circostanze contingenti (malattia, impegni processuali, esecuzione della sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività in comune di una delle due persone).

E’ un sistema che genera dunque una sofferenza aggiuntiva che va ben al di là di quella fisiologicamente connessa alla condizione di reclusività.

La nuova legge dovrà stabilire un limite massimo di durata delle misure restrittive, in linea con la recente scelta operata dal legislatore con la legge n. 81/2014 per le misure di sicurezza detentive ( ospedale psichiatrico giudiziario e casa di lavoro); scelta dettata dalla consapevolezza che l’eccessivo prolungamento di condizioni fortemente coercitive si risolvono in uno sterile irrigidimento sanzionatorio fatalmente pervenendo al completo dissolvimento dell’identità dell’individuo.

 

Sono queste le ragioni per le quali Il nuovo Movimento, fortemente ispirato ai valori costituzionali, ha indicato con coraggio, tra i punti del programma, la sostituzione dell’art. 41 bis con misure congrue, di carattere esclusivamente preventivo e non afflittivo, che garantiscano ai detenuti una sopravvivenza compatibile con il rispetto del diritto all’integrità psicofisica e della dignità umana.

E’ questa una battaglia di civiltà necessaria per ricondurre a giustizia gli attuali connotati di vendetta del regime di 41 bis. È una battaglia sollecitata anche da organismi internazionali; oltre al Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa, anche il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura ha di recente sollevato critiche sull’eccessività del tempo di durata del regime derogatorio e sulla condizione di isolamento in cui versano tali categorie di detenuti.

Queste brevi osservazioni nascono dalla diretta cognizione di causa, per averle maturate in oltre venti anni della mia impegnata attività come magistrato di sorveglianza di Roma e presidente del Tribunale di Sorveglianza de L’Aquila.

 

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